Art. 32.
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
7-bis.
All’articolo
82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è
inserito il seguente: "3-bis. Il prezzo più basso è determinato al
netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e
delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro".
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