La Legge 9 agosto 2013, n. 98 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n. 194 del
20 agosto 2013), all’art.26 prevede alcune proroghe in materia di appalti
pubblici.
L'art.26.2 semplifica, fino a fine 2015, i requisiti
per i progettisti che partecipano alle gare.
Art. 26. Proroghe in materia di appalti pubblici
1.
All’articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal
seguente:
"418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all’anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all’anno 2013.".
"418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all’anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all’anno 2013.".
2.
All’articolo
253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre
2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2015";
b)
al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
c)
al comma 20-bis le parole: le parole: "31 dicembre 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
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