Ai
sensi dell’art. 6, comma 9 del D.L. 35/2013, entro il 30/06/2013 le
pubbliche amministrazioni comunicano ai creditori l’importo e la data
entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti maturati al
31/12/2012 e entro il 05/07/2013 pubblicano nel proprio sito internet
l’elenco completo di detti debiti, per ordine cronologico di emissione
della fattura o della richiesta equivalente di pagamento.
Il
successivo comma 11-ter stabilisce che l'accertamento della
regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione
della fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, qualora tale
accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni
dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010».
Pertanto,
a decorrere dall’08/06/2013, data di entrata in vigore di detta
disposizione, relativamente ai debiti degli enti locali, delle regioni e
delle province autonome, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle
Amministrazioni dello Stato maturati al 31/12/2012, la regolarità
contributiva dell’impresa o comunque dell’operatore economico deve
essere accertata alla data di emissione della fattura o della equivalente
richiesta di pagamento.
Il
documento in commento indica, dunque, che in occasione del DURC richiesto da
stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti per pagamenti relativi a
debiti della P.A., le sedi Inail dovranno invitare alla
regolarizzazione il soggetto inadempiente con riferimento ai debiti
scaduti alla data di emissione della fattura, che risultino ancora
insoluti alla data di verifica della regolarità. Del pari,
l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore riguarderà
le irregolarità accertate nel DURC sempre con riferimento alla data di
emissione della fattura.
Per consentire alle stazioni appaltanti pubbliche di indicare la data della fattura, sono state apportate modifiche all’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it per le tipologie di richiesta del DURC interessate nonché ai quadri A, B e C dei moduli per la richiesta del DURC.
Le
tipologie di richiesta per le quali è possibile indicare detta data sono:
Stato
di avanzamento lavori (tipologia A4 del modulo unificato di richiesta
A/B), relativo ai soli lavori pubblici (che prevedeva già la possibilità
di indicare la data per le regolarità di competenza delle Casse Edili);
Liquidazione
finale/Regolare esecuzione lavori (tipologia A5 de modulo unificato di richiesta
A/B), relativo ai soli lavori pubblici (che prevedeva già la possibilità di
indicare la data per le regolarità di competenza delle Casse Edili);
Emissione
ordinativo/Liquidazione fattura (tipologia A6 de modulo unificato di richiesta
A/B), relativo alle sole forniture e servizi;
Contratti
pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
(tipologia C6 del modulo unificato di richiesta C).
Infine,
viene precisato che nulla cambia quanto alla data di accertamento della
regolarità contributiva per i DURC richiesti dalle stazioni appaltanti
riguardanti pagamenti diversi da quelli disciplinati dal Capo I del D.L.
35/2013.
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