Art. 31.
Semplificazioni in materia di DURC
1.
All'articolo
13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui
all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono
soppresse.
1-bis.
In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso
a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste
l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
2.
Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo
38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive
modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta
fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di
acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;
b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste
dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei
soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali
un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione
del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
a)
per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui
all'articolo
38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b)
per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo
11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c)
per la stipula del contratto;
d)
per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni
relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5.
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla
data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al
comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente
acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni
centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d)
ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale
per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
6.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
7.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica
amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal
documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
8.
Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale
documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o
dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato,
mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del
consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause
della irregolarità.
8-bis.
Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni
pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3
del presente articolo.
8-ter.
Ai fini della fruizione dei benefìci normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla
normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del
rilascio.
8-quater.
Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni
oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di
investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il
tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono
tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità
contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di
regolarità contributiva (DURC).
8-quinquies.
La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in
presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in
data non anteriore a centoventi giorni.
8-sexies.
Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si
applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
8-septies.
L’esercizio dell’attività d’impresa di spedizione non è soggetto a licenza di
pubblica sicurezza e ai relativi controlli.
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