martedì 3 settembre 2013

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO


Art. 49-ter. Semplificazioni per i contratti pubblici


1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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