Art. 49-ter. Semplificazioni per i contratti pubblici
1.
Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle
pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente
attraverso la banca dati di cui all’articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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