Art. 26-bis. Suddivisione in lotti
1.
All’articolo
2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella
determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la
mancata suddivisione dell’appalto in lotti".
2.
All’articolo
6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle
procedure di scelta del contraente," sono inserite le seguenti: "di
tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli
affidamenti in lotti funzionali".
3.
All’articolo
7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "i dati
concernenti il contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: ",
con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo
2, comma 1-bis,".
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