martedì 3 settembre 2013

SUDDIVISIONE IN LOTTI


Art. 26-bis. Suddivisione in lotti

1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti".
2. All’articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente," sono inserite le seguenti: "di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali".

3. All’articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "i dati concernenti il contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: ", con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis,".

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