martedì 3 settembre 2013

DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITÀ GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE


Art. 21. Differimento dell'operatività garanzia globale di esecuzione


Il termine previsto dall’articolo 357, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

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