Art. 21.
Differimento dell'operatività garanzia globale di esecuzione
Il
termine previsto dall’articolo 357, comma 5, del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207,
già prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119,
è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.
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