Con
la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione n. 98/2013 del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto “Del Fare”), dal 21 agosto 2013 sono
in vigore, definitivamente, le ultime modifiche al Testo unico dell’edilizia.
Tali
modifiche al D.P.R. n. 380/2001 recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” sono relative agli articoli
3, 6, 10, 20, 22, 24, 25 e sono stati, anche, inseriti gli articoli 2-bis
e 23-bis rubricati rispettivamente “Deroghe in materia di limiti di distanza
tra fabbricati” e “Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di
inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori”
Le
modifiche riguardano:
Le
Regioni possono modificare le distanze tra edifici e gli standard del DM
1444/1968. Il comma 1 introduce nel TUE l'art. 2 bis che consente alle
Regioni, di fare leggi di deroga al DM 2.4.1968 n.1444 "Limiti
inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati….". Il
DM 1444/1968 con l'art.9 già consente distanze tra edifici inferiori, ma solo
nell'ambito di piani attuativi del PRG.
SCIA
per demolizione-ricostruzione con modifiche alla sagoma. Il comma 1
modifica l'art.3 c.1 d) del TUE, stabilendo che le demolizioni-ricostruzioni
con modifiche alla sagoma dell'edificio, ma con volume inalterato, rientrano
nella ristrutturazione leggera e pertanto non richiedono più il permesso di
costruire: basta presentare la SCIA. Il volume significa la quantità di metri
cubi della costruzione. L'eliminazione del rispetto della sagoma non significa
solo che non occorre rispettare i cornicioni, i marcapiani, le modanature delle
finestre, i porticati e le altane ma anche la forma volumetrica dell'edificio se
si intende applicare la SCIA.
La
norma si applica anche al caso di edifici crollati per sisma, sempre che sia
possibile dimostrare la consistenza dell'edificio. Si applica inoltre alle
varianti al permesso di costruire. Resta l'obbligo di rispetto della sagoma nel
caso di edifici vincolati come bene culturale. La liberalizzazione si applica
anche nei centri storici ma, per limitare il rischio di brutture, i Comuni
possono delimitare all'interno del centro storico zone di maggiore pregio,
nelle quali le demolizioni-ricostruzioni senza rispetto della sagoma richiedono
comunque il permesso di costruire. Tali delibere devono essere assunte entro il
30 giugno 2014. In caso di inadempienza subentra la Regione ed eventualmente il
Ministero delle infrastrutture, per nominare un commissario ad acta che dovrà
assumere la delibera. In mancanza della delibera non si può ricostruire con la
SCIA. Invece, nelle aree del centro storico che non saranno perimetrate, le demolizioni-ricostruzioni
senza rispetto della sagoma, ma con rispetto del volume, potranno essere
realizzate con semplice SCIA. Occorrerà comunque attendere 30 giorni dopo la
consegna della SCIA per iniziare i lavori. Ma la norma ribadisce che se l'edificio
è vincolato occorrerà il permesso di costruire. La norma lascia maggiore
libertà ai progettisti nelle demolizioni-ricostruzioni con mantenimento del
volume esistente, e consentirà perciò l'inserimento di architetture moderne, per
consentire la modernizzazione degli edifici, il contenimento dei consumi
energetici e la risposta dell'edificio a nuove esigenze funzionali. Ciò vale
anche per i centri storici, per i quali vanno ovviamente salvaguardati gli
edifici vincolati e le aree di maggiore compattezza storica, ma va lasciata la
possibilità di modificare singoli edifici o gruppi di edifici, che pur essendo
interni al centro storico, non hanno pregio storico-artistico e perciò non sono
vincolati.
CIL
non più riservata ai liberi professionisti. Lo stesso comma 1 modifica
l'art.6 c.4 per cancellare che, nella Comunicazione d'Inizio Lavori, il
progettista non deve essere un dipendente del committente. Pertanto ora i
progetti possono essere firmati anche dai dipendenti dell'impresa o dell'ente
committente. La disposizione cancella una norma che stabiliva una posizione di
indipendenza del progettista nei confronti del committente.
Permesso
di costruire: silenzio-assenso e silenzio-rigetto. Lo stesso art.30 comma
1 sostituisce i commi 8 e 9 dell'art.20 del TUE stabilendo che se il Comune non
ha opposto motivato diniego, si intende formato il silenzio-assenso. Sono fatti
salvi i casi di presenza di vincoli ambientali, paesaggisti o culturali: in
caso di diniego dell'atto di assenso, decorso il termine, la domanda di
rilascio del permesso di costruire si intende respinta e il responsabile del
procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego. Ciò consente
all'interessato di impugnare il provvedimento.
SCIA
e CIL: lo sportello unico acquisisce preliminarmente gli atti di assenso. Viene
aggiunto nel TUE l'art.23-bis che dà all'interessato la possibilità di chiedere
allo sportello unico, prima della presentazione della SCIA, di provvedere
all'acquisizione degli atti di assenso di Soprintendenza ecc. necessari per
eseguire i lavori. Nel caso l'interessato presenti le richieste di assenso contestualmente
alla presentazione della SCIA, può dare inizio ai lavori solo dopo
l'acquisizione degli atti di assenso.
Agibilità
per parti di edifici. Viene modificato l'art.24.4 del TUE per stabilire
che il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici
o singole porzioni della costruzione, o per singole unità immobiliari, purché
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere
di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state
completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e
certificati gli impianti relativi alle parti comuni; all'art.25 TUE viene
aggiunto il comma 5 bis che stabilisce che se l'interessato non presenta la
domanda del certificato di agibilità, fermo restando la presentazione del
certificato di collaudo statico, del certificato regionale per le zone sismiche
e della dichiarazione sulle barriere architettoniche, può presentare la
dichiarazione del Direttore dei lavori o di un professionista abilitato, con la
quale si attesta la conformità dell'opera al progetto e la sua agibilità,
corredata della richiesta di accatastamento che lo sportello unico trasmette al
Catasto, e della dichiarazione dell'impresa sulla conformità degli impianti relativa
a sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.
Inizio
e fine dei lavori. L'art.30 comma 3 proroga, per i permessi già
rilasciati, i termini di cui all'art.15 del TUE portando da uno a tre anni il
limite per l'inizio dei lavori e da tre a cinque anni il termine per
l'ultimazione. La proroga si applica sia al permesso di costruire che alla SCIA
e alla DIA. Il comma 3bis proroga di tre anni il termine di validità nonché i
termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione
stipulate entro l'anno 2012.
Esercizi
commerciali (articolo 30, comma 5-ter). Regioni ed enti locali non possono
prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree
dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.
Altre
disposizioni riguardano:
Antincendio. L'art.38
tratta della presentazione dell'istanza preliminare di cui al DPR 151/2011.
Semplifica gli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili
delle attività sottoposte alla disciplina antincendi solo in seguito
all'emanazione del DPR 151/2011.
Beni
culturali. L'art.39 stabilisce che la validità dell'autorizzazione
paesaggistica è prorogata fino alla fine dei lavori e che è ridotto da 90 a 45
giorni il tempo per l'emissione del parere del Sovrintendente, decorso il quale
decide il Comune.
Case
mobili nei camping, senza permesso di costruire. L'art.41.4 apporta una
nuova modifica al TUE art. 3.1, e5), per escludere dall'obbligo del permesso di
costruire le installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo,
all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno di
turisti, a condizione che la loro collocazione sia effettuata in conformità
alle leggi regionali.
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