Le
nuove norme, anche quelle del Dl 69 originario, si applicano - per espressa
disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 30 del Dl 69 - solo dall'entrata
in vigore della legge di conversione, e dunque solo dal 21 agosto 2013.
Art. 30. Semplificazioni in materia edilizia
1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo
22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo
decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
0a)
dopo l’articolo 2 è inserito il seguente "Art. 2-bis.(L) - (Deroghe
in materia di limiti di distanza tra fabbricati). – 1. Ferma restando la
competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto
di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni
integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare
disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli
produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai
parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici
comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali";
a)
all’articolo
3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e
sagoma» sono soppresse e dopo la
parola "antisismica" sono aggiunte le
seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con
riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati
o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.»;
b)
all’articolo
6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara
preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
c)
all’articolo
10, comma 1, lettera c), le parole: "della
sagoma," sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti
della destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».
d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8, è sostituito dal
seguente:
"8. Decorso inutilmente il
termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i
quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.";
2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso,
il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si
applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso,
eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per
l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di
costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al
richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque
giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo
quanto previsto dall’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni.»;
3) il comma 10 è abrogato;
e)
all’articolo
22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma
dell’edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a
vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni,»;";
f) nel capo III del titolo II, dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:
«Art.
23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio
attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori) - 1. Nei casi in cui si
applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui
all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione
della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di
provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei
medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico
comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di
assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui
all’articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del
medesimo articolo.
2.
In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio
attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio
ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico
dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo
della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.
4.
All’interno delle zone
omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione
adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria
deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è
applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di
demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire,
comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo
della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al
primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee
A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è
applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni
caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione
di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per
le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con
modifica della sagoma.»;
g) all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis.
Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:
a)
per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente
autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di
urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state
completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e
certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b)
per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere
strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto
all’edificio oggetto di agibilità parziale.
4-ter.
Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4
bis, prima della scadenza del termine entro il quale l’opera deve essere
completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è
prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi
regionali, non si applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma 5-bis.»;
h) all’articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis.
Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando
l’obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a),
b) e d), del presente articolo, e all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta
la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un
professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al
progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente
documentazione:
a)
richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a
trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l’ effettuazione dei controlli.».
b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l’ effettuazione dei controlli.».
2. (soppresso
dalla legge di conversione)
3.
Salva la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto
interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all’articolo
15 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli
abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in
vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al
momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi
non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato,
con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
3-bis.
Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito
delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo
28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari
comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre
2012, sono prorogati di tre anni.
4.
La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio
attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo
stesso termine.
5.
Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-bis.
I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell’articolo
7, comma 9, della legge 1º agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio
tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267,
sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell’aliquota percentuale
dell’importo totale di cui all’allegato I annesso allo stesso regolamento,
corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati,
nonché all’importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine
di scadenza.
5-ter.
All’articolo
31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", potendo prevedere al riguardo, senza
discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi
commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività
produttive e commerciali".
5-quater.
All’articolo
15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: “con posa in
opera” sono soppresse.
6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
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