Sentenza
del Consiglio di Stato, sez. V del 20 ottobre 2008 n.5109 in tema di
allegazione di copie del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva con
la quale ha chiarito che, in presenza di più dichiarazioni sostitutive, è
sufficiente la produzione di una sola copia del documento di identità.
Sul
punto, vi sono state opinioni contrastanti.
In
particolare, con sentenza del 24 gennaio 2007 n. 484, il T.A.R. Lazio - Roma
aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 38 del D.p.r. 445/00, la copia del
documento di identità ha una sua specifica funzione e serve ad accertare la
provenienza del documento cui è allegata.
Pertanto,
secondo questa ricostruzione, ogni singola autodichiarazione necessiterebbe di
una copia del documento di identità, essendo, dunque, legittima l'esclusione
dalla gara di un concorrente che ne abbia prodotto soltanto una copia.
Su
questa scia, anche l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con
deliberazione n. 66 del 27 febbraio 2007, aveva sostenuto la necessità che per
ogni autocertificazione occorresse una copia del documento di identità del
dichiarante. (vedi anche qui parere 59/2010)
Altra
giurisprudenza aveva esaminato la vicenda sotto altro profilo, sostenendo come
non sia affatto necessario produrre tante copie del documento di identità
quante sono le autocertificazioni (Consiglio di Stato Sez. IV – Sent. 05 marzo
2008, n. 949).
Per
questa via, con la sentenza qui segnalata, il CdS, in applicazione di una
prospettiva ricostruttiva che rifugge dal "formalismo senza scopo",
hanno chiarito che la copia del documento di identità è mera riproduzione di un
documento originale e, pertanto, più copie non assumono una funzione ed una
valenza specifica.
Così,
la produzione di una sola copia del documento di identità è conforme alla
lettera dell'art. 38 d.p.r. n. 445/2000, poiché è in grado di individuare il
sottoscrittore e permettere di ricondurre allo stesso le responsabilità
previste in caso di false dichiarazioni.
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