Con
riferimento al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di bollo ai
capitolati e al computo metrico che fanno parte del contratto di appalto per
lavori e servizi, l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 35/2018, fa
presente che il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante
(Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha
introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all’articolo 32 del
D.Lgs n. 50 del 2016. In particolare, l’articolo 22 del decreto ha introdotto
il comma 14-bis al richiamato articolo 32 che stabilisce “I capitolati e il
computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte
integrante del contratto”.
Rispetto
alla disciplina precedente, per quanto di interesse, è venuto quindi meno
l’obbligo di richiamare tali documenti nell’ambito del contratto.
CAPITOLATI.
Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di
bollo, ai capitolati oggetto del quesito, si osserva che tali documenti poiché
disciplinano particolari aspetti del contratto (es. termini entro il quale
devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore,
modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto), sono riconducibili alle
tipologie di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR. 26
ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00
per ogni foglio, per le “Scritture private contenenti convenzioni o
dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si
estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie,
descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che
li hanno sottoscritti”.
Al
riguardo, si confermano, dunque, i chiarimenti già resi dall'Agenzia delle
entrate con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002.
COMPUTO
METRICO ESTIMATIVO. Per quanto concerne inoltre il trattamento agli effetti
dell’imposta di bollo del computo metrico estimativo, con la stessa risoluzione
n. 97 del 2002 è stato precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli
elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi
metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati.
Pertanto, il computo metrico estimativo, in quanto elaborato tecnico la cui
redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati
requisiti, rientra tra gli atti individuati dall’articolo 28 della tariffa,
parte seconda, del DPR n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo
in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare. Si precisa
che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR. n. 642 del 1972 si verifica il caso
d’uso quando “…gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio
del registro per la registrazione”.
OFFERTE
ECONOMICHE. Relativamente al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di
bollo alle offerte economiche, formulate dagli operatori nell’ambito del MEPAB,
non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, si può
ritenere applicabile anche nel caso in esame quanto rappresentato con la
risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013.
Ciò
in quanto, l’iter procedurale del mercato elettronico della Provincia Autonoma
di Bolzano (MEPAB) è sostanzialmente analogo a quello della mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA); entrambe le procedure di affidamento dei
contratti pubblici sono, infatti, soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 50
del 2016.
DOCUMENTO
RIEPILOGATIVO DEL CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA. In merito al quesito
concernente il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo del
documento riepilogativo del contenuto dell’offerta economica generato automaticamente
dal sistema, si ritiene che il documento in questione non assume un’autonoma
rilevanza ai fini dell'imposta di bollo rispetto al documento principale
"offerta economica". Lo stesso assolve, infatti, all’unica funzione
di riepilogare il contenuto dell’offerta e, come tale, non rientra nell’ambito
delle "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, (...),
descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che
li hanno sottoscritti", di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima
del DPR n. 642 del 1972.
ISTANZE/DICHIARAZIONE
DI PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA. Con un altro quesito
viene chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare, ai fini
dell’imposta di bollo, alle istanze/dichiarazione di partecipazione ad una
procedura di evidenza pubblica come previsto dall’articolo 23–bis dalla legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
Tale
articolo al comma 1, stabilisce che “Al fine di semplificare e accelerare le
procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori
economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale e richiedere l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa
statale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle
offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione
del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla
normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o
dalla lettera d’invito".
ISTANZE/DICHIARAZIONI
DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. Relativamente al trattamento
tributario da riservare ai fini dell’imposta di bollo alle
istanze/dichiarazioni di partecipazione alla procedura di gara, si osserva che
l’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR n.
642 del 1972, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine,
nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le “…Istanze, petizioni,
ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi anche collegiali
dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
(…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il
rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
In
linea generale, quindi, le istanze dirette ad una amministrazione dello Stato
sono soggette all'imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro
16,00, per ogni foglio.
In
deroga alla predetta disposizione, la tabella allegata prevede specifiche
previsioni esentative per alcune tipologie di atti e documenti.
In
particolare, l’articolo 14 della tabella annessa al richiamato DPR n. 642 del
1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto)
esenta, in modo assoluto, dall’imposta di bollo le “Dichiarazioni sostitutive
delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 2 e 4
della legge 4/1/1968, n. 15 (ora articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000) e
successive modificazioni ed integrazioni”.
La
previsione esentativa di cui al richiamato articolo 14 della tabella concerne
la possibilità di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso
di taluni requisiti e stati personali mediante dichiarazioni rilasciate
dall’interessato, in sostituzione delle tradizionali certificazioni
amministrative e degli atti di notorietà.
Fatte
tali premesse, per quanto concerne il caso di specie, esaminati i documenti
allegati all’istanza di interpello contenenti una serie di notizie e di
dichiarazioni, l'Agenzia delle Entrate ritiene che gli stessi non possano
essere ricondotti nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.
Indipendentemente
dal contenuto e dalla valenza giuridica delle dichiarazioni rese, le stesse
sono, infatti, rilasciate all’interno della cosiddetta “dichiarazione di
partecipazione alla procedura di gara”.
Tale
dichiarazione non si limita, infatti, alla semplice comunicazione di requisiti
ma contestualmente e prevalentemente contiene una richiesta volta
all’ottenimento di un provvedimento quale la partecipazione alla procedura di
gara.
Pertanto,
di ritiene che la stessa debba essere assoggettata ad imposta di bollo, ai
sensi dell’articolo 3 della tariffa, allegata al DPR n. 642 del 1972.
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