Dal
18 ottobre 2018 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo del Dgue e dei mezzi
di comunicazione nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
esclusivamente in formato elettronico in attuazione all'articolo 40 del Codice
Appalti, d.lgs. 50/2016. Il Documento di gara unico europeo elettronico, ai
sensi dell’art. 59 della direttiva 2014/24/UE, recepito integralmente dall’art.
85 del Codice, consiste in un modello autodichiarativo, sviluppato sulla base
di uno standard europeo, con cui l’operatore economico autocertifica il
possesso dei requisiti per la partecipazione a gare d’appalto.
Nei
documenti di gara per una data procedura di appalto, le stazioni appaltanti
dovranno indicare le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE,
l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la
compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve
essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. L’adozione
del DGUE elettronico serve a ridurre gli oneri documentali ed economici a
carico dei soggetti partecipanti alle procedure di gara, e a semplificare le
procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Il
documento di gara unico elettronico è disponibile dal 18 aprile, come previsto
dall'articolo 85, comma 1 del Codice, ma il comunicato del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2018 aveva poi fatto slittare la
data al 18 ottobre. Dal 18 ottobre il DGUE dovrà essere predisposto
esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, in conformità alle
regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del
Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire
dal 18 ottobre, “eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle
citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a
supporto”.
Secondo
quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la
disciplina degli affidamenti sotto soglia, in caso di affidamento diretto per
importo fino a 5.000 euro, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il
DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme di cui al DPR
n.445/2000. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi
del paragrafo 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE.
L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si
applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia
minima di spesa.
Ai sensi dell’articolo
85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato
per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori
economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In
tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG,
se disponibile, per la diversa procedura alla quale intende partecipare.
Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo
dell’autocertificazione ordinaria.
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