Nella
Gazzetta Ufficiale n.231 de 4/10/2018 è stato pubblicato il decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la
funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata”.
In
vigore dal 5 ottobre 2018 e inviato alle Camere per la conversione in legge, il
provvedimento è composto da 40 articoli. Si segnala in particolare l'articolo
25 (“Sanzioni in materia di subappalti illeciti”) e l'art. 26 (“Monitoraggio
dei cantieri”).
SANZIONI INASPRITE IN CASO
DI SUBAPPALTI ILLECITI.
L'art. 25 inasprisce le sanzioni per le condotte
degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di
subappalto: “All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda»
sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa»;
b)
al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e
dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque
anni e della multa.».”
“L’intervento
prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato in parola e,
secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per
il reato di frode nelle pubbliche forniture”, spiega la relazione tecnica.
OBBLIGO DI COMUNICARE
ANCHE AL PREFETTO LA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DEI CANTIERI.
L'art. 26 impone di comunicare anche al prefetto
la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell’ambito della provincia, al
fine di potenziare la rete di prevenzione antimafia sul territorio e garantire
una maggiore circolarità delle informazioni per un più puntuale monitoraggio
dei cantieri: “All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti:
«nonche' al prefetto».”
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