La fattura
elettronica nei confronti dei subappaltatori nell’ambito di contratti
con la PA è obbligatoria dal primo luglio 2018, in base a quanto previsto dalla
legge di Stabilità 2018. Non si tratta quindi di un’opzione, e nemmeno di un
adempimento che bisogna effettuare solo se viene richiesto. Si tratta di
un obbligo, quindi è necessario emetterla a prescindere dal fatto che il
cliente lo abbia richiesto o meno.
Il
motivo è che la fatturazione elettronica ha, fra le altre cose, il vantaggio di
essere automaticamente nota al Fisco, e non a caso da quando diventerà obbligatoria
per tutte le operazioni verso privati, dal primo gennaio 2019, non si
renderanno più necessari una serie di adempimenti attualmente
previsti per le partite IVA, come la comunicazione delle operazioni rilevanti.
La normativa di
riferimento è la legge 205/2017, comma 917, in base alla quale dallo scorso
primo luglio la fatturazione elettronica è obbligatoria per «subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto
di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica». Un
utile riferimento di prassi è la circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate.
Come
previsto dall'art. 1, comma 917, lettera b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di
Bilancio per il 2018), dall'1 luglio 2018 sono obbligati ad emettere fattura
elettronica i soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture
stipulato con un'amministrazione pubblica.
L'Agenzia
delle Entrate, al fine di rispondere ai principali quesiti pervenuti dalle
associazioni di categoria e dai contribuenti, ha emesso la circolare 2 luglio
2018, n. 13/E recante
"Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi
dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017".
I
chiarimenti si sono resi necessari in considerazione della pubblicazione in
Gazzetta del Decreto-legge 28
giugno 2018, n. 79 recante
"Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione
elettronica per le cessioni di carburante" (entrato in vigore il 28 giugno
2018) con il quale, intervenendo sull’articolo 1, commi 917, lettera a), e 927
della legge di bilancio 2018, ha:
·
rinviato
al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le
cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti
di distribuzione stradale;
·
sino
al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime cessioni le modalità di
documentazione precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 e
dall’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché dal
relativo decreto di attuazione.
Per
quanto riguarda la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, le Entrate
hanno chiarito che considerata la definizione di subappalto contenuta nell'art.
105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), la fatturazione
elettronica si applica solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e
subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni
prescritte dalla legge.
Dunque,
fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice
identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la
tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà
obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che
operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi,
nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto
propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste
la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale
esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene
comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).
Ad
esempio, sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che
cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto
principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con
l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni
all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari
alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
Nel
caso in cui il committente a monte dell’appalto non sia una pubblica
amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente
partecipato, l'Agenzia ha chiarito che deve escludersi che l’obbligo di
fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera
contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi
come PA.
Per
le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un
appalto nei confronti di una PA o che si inserisce nella filiera dei contratti
di subappalto, le Entrate hanno chiarito che l’obbligo di fatturazione
elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del
committente PA) non si estende ai rapporti consorzio-consorziate. È peraltro da
escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni
laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca
nella filiera dei subappalti.
circolare 2 luglio 2018, n. 13/E
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