venerdì 26 ottobre 2018

NOTA ANCI SU OBBLIGO DGUE ELETTRONICO


L'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) ha pubblicato la nota operativa per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 aprile 2018, dei mezzi di comunicazione elettronici.
Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre 2018, il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere predisposto esclusivamente in via elettronica, secondo le regole tecniche emanate ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici da AgID.
La nota dell'Anci – IN ALLEGATO - è molto importante soprattutto per le piccole stazioni uniche appaltanti (Piccoli Comuni) che, non essendosi convenzionati con centrali uniche di committenza o soggetti aggregatori che posseggono piattaforme telematiche e/o non avendo risorse per acquistare l'accesso ad altre piattaforme presenti sul mercato, sarebbero in grande difficoltà.
Presentazione delle offerte
In riferimento alla presentazione delle offerte, l’Anci chiarisce le ipotesi in cui le amministrazioni possono ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici. In particolare, l’art. 52 del Codice stabilisce i casi in cui è possibile derogare, a condizione che le stazioni appaltanti indichino nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici sia stato ritenuto necessario.
Utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione
Per adempiere agli obblighi di comunicazione informatica è possibile utilizzare le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento; infatti ai sensi del comma 5 dell’art. 52 del Codice si ha che:
In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
Tuttavia, le piccole stazioni appaltanti, che non hanno avuto tempo e risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento che abbia costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.
Distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione e strumenti di comunicazione digitali
Secondo l’Anci è necessario distinguere l’utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione dall’obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali.
In base all’art. 37 comma 2 del Codice per tutte le stazioni appaltanti è prevista la possibilità, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie.
In definitiva, non è necessario ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica: è possibile utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara.
Questo perché, spiega l’Anci, la direttiva europea 24/2014 da cui discende l’obbligo prevede che, il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici.
non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato.
Altre modalità operative in deroga in materia di digitalizzazione delle procedure
Altra grande novità riguarda la gestione delle offerte: secondo l’Anci anche dopo il 18 ottobre le stazioni appaltanti possono ancora ricorrere a soluzioni alternative in assenza di una piattaforma di e-procurement (ossia di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara), almeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.
L’art. 52 comma 1, lett. e del Codice, in riferimento alla procedura di presentazione dell’offerta, stabilisce infatti che le amministrazioni possono ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile.
Pertanto vi è la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte: non è ammessa la consegna delle offerte attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Tra le possibilità, ad esempio, quella di presentare l’offerta ancora in busta chiusa, sigillata e controfirmata  ma i documenti all’interno devono essere in formato elettronico, su supporto informatico, tipo cd o chiavette; il tutto  a condizione che tale espediente, costituendo una deroga, sia ben motivato nella relazione unica dalla stazione appaltante.

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