L'Associazione
nazionale dei comuni italiani (Anci) ha pubblicato la nota operativa per
l’utilizzo obbligatorio, dal 18 aprile 2018, dei mezzi di comunicazione
elettronici.
Per
tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre 2018, il Documento
di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere predisposto esclusivamente in via
elettronica, secondo le regole tecniche emanate ai sensi dell’art. 58 comma 10
del Codice dei contratti pubblici da AgID.
La
nota dell'Anci – IN ALLEGATO - è molto importante soprattutto per le piccole
stazioni uniche appaltanti (Piccoli Comuni) che, non essendosi convenzionati
con centrali uniche di committenza o soggetti aggregatori che posseggono
piattaforme telematiche e/o non avendo risorse per acquistare l'accesso ad
altre piattaforme presenti sul mercato, sarebbero in grande difficoltà.
Presentazione delle
offerte
In
riferimento alla presentazione delle offerte, l’Anci chiarisce le ipotesi in
cui le amministrazioni possono ancora ricorrere all’uso di mezzi di
comunicazione diversi da quelli elettronici. In particolare, l’art. 52 del
Codice stabilisce i casi in cui è possibile derogare, a condizione che le
stazioni appaltanti indichino nella relazione unica i motivi per cui l’uso di
mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici sia stato ritenuto
necessario.
Utilizzo di piattaforme
telematiche di negoziazione
Per
adempiere agli obblighi di comunicazione informatica è possibile utilizzare le
piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto
dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di
affidamento; infatti ai sensi del comma 5 dell’art. 52 del Codice si ha
che:
In
tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le
stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza
delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano
il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la
scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
Tuttavia,
le piccole stazioni appaltanti, che non hanno avuto tempo e risorse per creare
una propria piattaforma di e-procurement, possono delegare la gara ad una
Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento che abbia
costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme
e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.
Distinzione tra utilizzo
di una piattaforma informatica di negoziazione e strumenti di comunicazione
digitali
Secondo
l’Anci è necessario distinguere l’utilizzo di una piattaforma informatica di
negoziazione dall’obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali.
In base all’art.
37 comma 2 del Codice per tutte le stazioni appaltanti è prevista la
possibilità, in caso indisponibilità di strumenti telematici di
negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie.
In
definitiva, non è necessario ricorrere alla gestione integrale della gara su
piattaforma informatica: è possibile utilizzare sistemi informatici specifici
che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e
informazioni di gara.
Questo
perché, spiega l’Anci, la direttiva europea 24/2014 da cui discende l’obbligo
prevede che, il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici.
non
dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il
trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione
elettronica o al trattamento automatizzato.
Altre modalità operative
in deroga in materia di digitalizzazione delle procedure
Altra
grande novità riguarda la gestione delle offerte: secondo l’Anci anche
dopo il 18 ottobre le stazioni appaltanti possono ancora ricorrere a soluzioni
alternative in assenza di una piattaforma di e-procurement (ossia di
un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara),
almeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.
L’art.
52 comma 1, lett. e del Codice, in riferimento alla procedura di
presentazione dell’offerta, stabilisce infatti che le amministrazioni possono
ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli
elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra
l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura
particolarmente sensibile.
Pertanto
vi è la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle
elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei
dati e la riservatezza delle offerte: non è ammessa la consegna delle
offerte attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Tra
le possibilità, ad esempio, quella di presentare l’offerta ancora in busta
chiusa, sigillata e controfirmata ma i documenti all’interno devono
essere in formato elettronico, su supporto informatico, tipo cd o chiavette; il
tutto a condizione che tale espediente, costituendo una deroga, sia
ben motivato nella relazione unica dalla stazione appaltante.
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