Consiglio di Stato, Sez. V, 6 agosto 2018, n. 4821. Le
offerte uguali all'interno delle ali o al margine delle stesse (20% o 10%
rispettivamente per i metodi ex art.
97, comma 2, lettere a) e b) o lettera e), del Codice dei contratti),
devono essere considerate come un'unica offerta ai fini dell'accantonamento per
il calcolo della soglia di anomalia. (conforme: Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2018, n. 3821);
disapplicabile sul punto la delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 (revisione
delle Linee guida n. 4) già ampiamente oggetto di critica.
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