Con
la sentenza n. 252/2018 pubblicata il 18 luglio, la prima sezione del Tar
Friuli Venezia Giulia ricorda che l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti) “consente alle stazioni appaltanti la
facoltà di dare corso alla procedura semplificata nel caso di affidamento di
contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a €
150.000,00”.
Come
testualmente previsto dalla disposizione richiamata, detta procedura negoziata
deve essere preceduta dalla “consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti”.
In
relazione allo svolgimento di tale attività di consultazione degli operatori
economici, le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 1° marzo 2018,
n. 206, precisano che “la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità
dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei
in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di
riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non
solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul
profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la
sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata
della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per
un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del
suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”
(punto 5.1.4)”.
Nel
caso di specie esaminato dal Tar Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione “ha
omesso di dare corso alla prescritta pubblicazione dell’avviso, adempimento del
quale (al di là di un generico cenno all’interno della memoria di costituzione
- p. 11) non viene fornita prova alcuna”.
“Come
correttamente evidenziato dal ricorrente, neppure sussistono nel caso di specie
i presupposti (al di là del laconico riferimento all’urgenza di affidare il
servizio) per dare corso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, D.
Lgs. n. 50 del 2016”.
L’Amministrazione
“non ha neppure indicato quelle ragioni di “estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice” che, se sussistenti,
avrebbero consentito di derogare agli adempimenti previsti dalla procedura
adottata ((art. 63, comma 2, lett. c)”.
La
deroga, peraltro, “appare del tutto incompatibile con la prevista facoltà di
proroga annuale dell’affidamento, dovendosi considerare che l’esenzione
dall’obbligo di pubblicazione appare consentita solo “nella misura strettamente
necessaria” ad affrontare la specifica situazione emergenziale, la quale
costituisce la causa ovvero l’occasione dell’affidamento, ciò che precluderebbe
la possibilità di disporre un eventuale rinnovo a favore dell’aggiudicatario,
allorché le condizioni di urgenza siano inevitabilmente venute meno”.
In
conclusione, “la rilevata carenza della prescritta pubblicità dell’avviso rende
del tutto inattendibile la procedura di selezione del contraente posta in
essere dall’Amministrazione e, nel contempo, si dimostra direttamente lesiva
della posizione del ricorrente, avendone illegittimamente precluso la
partecipazione, nonostante egli risultasse in possesso dei titoli prescritti”.
In allegato la sentenza n. 252/2018 del Tar Friuli Venezia Giulia
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