martedì 8 ottobre 2013

ANTICIPAZIONE DEL 10% PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

Con la “Legge del Fare” recentemente entrata in vigore, l’anticipazione dell’importo contrattuale per gli appalti relativi a lavori pubblici non è più vietata.
Il vecchio articolo 5 del D.L. 28/03/1997 n. 79, convertito in L. 28/05/1997 n. 140, infatti, prevedeva il "divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere, anticipazioni del prezzo di contratti di appalti di lavori” pubblici.
Con l’articolo 26-ter della nuova Legge 98/2013 viene reintrodotto l’obbligo di anticipare il 10% dell’importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge del Fare) e fino al 31/12/2014.
In merito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad eccezione dei seguenti casi:

-       contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale: l’anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile;

-       contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno: l’anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell’anno successivo e sarà compensata nel corso del medesimo anno contabile.

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