Con la “Legge del
Fare” recentemente entrata in vigore, l’anticipazione dell’importo contrattuale
per gli appalti relativi a lavori pubblici non è più vietata.
Il vecchio articolo
5 del D.L. 28/03/1997 n. 79, convertito in L. 28/05/1997 n. 140, infatti,
prevedeva il "divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere,
anticipazioni del prezzo di contratti di appalti di lavori” pubblici.
Con l’articolo 26-ter della nuova Legge 98/2013 viene reintrodotto l’obbligo di anticipare il
10% dell’importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori
pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013
(data di entrata in vigore della Legge del Fare) e fino al 31/12/2014.
In merito
all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli
124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad
eccezione dei seguenti casi:
-
contratti di appalto relativi a lavori
di durata pluriennale: l’anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza
dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile;
-
contratti sottoscritti nel corso
dell’ultimo trimestre dell’anno: l’anticipazione sarà effettuata nel primo mese
dell’anno successivo e sarà compensata nel corso del medesimo anno contabile.
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