martedì 8 ottobre 2013

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL’AVCP AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/2012

Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Precedenti:
·     l’art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici);
·         l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;
·         l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;
·         l’art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013;
·         l’art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, il termine del 30 aprile ivi indicato al 30 giugno 2013;
·     il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
·        l’art. 62-bis del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), che istituisce, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall’art. 60 dallo stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'articolo 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;
·         l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell’art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP;
·        l’art. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
·   il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell’art. 7, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici ;
·      il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici , di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;
·    il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori;
·         il Comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici a far data dal 1° gennaio 2013;
·   il Comunicato dell’Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota l’attivazione del Portale Trasparenza ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.l. n. 52/2012;
·     in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 7 del Codice dei Contratti Pubblici e di cui all’articolo 8, comma 1, del d.l. 52/2012, l’Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012;
·         l’obbligo di trasmettere l’informazione relativa all’elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012;

disposizioni della delibera:

-      Le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo articolo 3, alla trasmissione delle informazioni all’Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti.
-      Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati all’articolo 2 sono le seguenti:
· CIG: Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità
· Struttura proponente: Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
· Oggetto del bando: Oggetto del lotto identificato dal CIG
· Procedura di scelta del contraente: Procedura di scelta del contraente
· Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
· Aggiudicatario: Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
· Importo di aggiudicazione: Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA
· Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura: Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture; Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
· Importo delle somme liquidate: Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA                                   
-      Gli obblighi di trasmissione all’Autorità delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, come indicate all’articolo 3 della presente delibera si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.
-      Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all’Autorità, previsti dall’’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza.

-      Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente articolo 3; in fase di prima applicazione, per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

Comunicato del Presidente del 22/5/2013
Indicazioni operative per  l’attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013
Allegato: Specifiche tecniche per la  pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 -  Versione 1.0 – formato .pdf 350kb
L’invio all’Autorità della comunicazione attestante  l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della Legge  190/2012 si intende assolto esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposito  modulo messo a disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero – Modulistica del portale istituzionale dell’Autorità www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo.
Saranno  accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della  stazione appaltante e indirizzati all’indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it.
Ciascuno dei  soggetti individuati all’art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all’invio  di un’unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale. Eventuali  rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive  trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima  comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà  le verifiche di competenza.
L’Autorità  ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la  pubblicazione definendo altresì, nell’allegato tecnico al presente Comunicato,  gli schemi XSD che i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione  sono chiamati a rispettare per la pubblicazione.
La licenza  d’uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali dai soggetti  di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione, non potrà in nessun caso  prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla Legge 190/2012 ovvero  la possibilità di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini  statistici, i dati informatici. L’applicazione di licenze d’uso eventualmente  più restrittive si intenderà in ogni caso caso superato dalle finalità della  norma.
I soggetti  di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione sono tenuti a garantire la  disponibilità nel tempo, alla URL riportata nel modello di comunicazione di  avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità stabilite nel  presente Comunicato. 
Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i tentativi saranno eseguiti  nell’arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l’uno dall’altro. L’indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata  ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte  dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Analogamente per  il mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella Deliberazione, nel presente Comunicato e nei rispettivi allegati tecnici.

COMUNICATO DEL  PRESIDENTE del 13/6/2013
Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni  sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni  all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).
 Alla luce del complesso iter  normativo, iniziato con l’entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28  novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l’adozione del d.lgs 33 del  2013 (20 aprile 2013)  il termine di  natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all’AVCP dei dati  e delle informazioni di cui all’art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al  31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.
Ai fini di una più dettagliata e  completa indicazione  dei dati e delle informazioni da fornire ad  opera delle amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti  chiarimenti concernenti le prime indicazioni operative già fornite nella  richiamata deliberazione n. 26/2013:
   
Le  procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati  pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o  richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di procedure senza previa  pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data. 
La  compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non  contenere tutte le ulteriori informazioni   della tabella di cui all’art. 3 comma 1.  
Per  “Elenco degli operatori invitati a presentare offerta” si intende l’elenco  degli operatori  che hanno presentato  offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli  invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).  
Per  “Importo delle somme liquidate”, considerata la finalità della legge,  deve intendersi l’importo complessivo delle  somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in  anno fino alla conclusione dell’appalto.  
Per “Data di ultimazione lavori, servizi, forniture” deve intendersi la data di  ultimazione  contrattualmente prevista ed  eventualmente prorogata o posticipata  in  virtù di successivi atti contrattuali.  
Nel caso  in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun  contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare  all’indirizzo trasmesso all’Autorità un tracciato XML vuoto rispondente alle  specifiche tecniche di cui all’allegato tecnico al Comunicato del Presidente  del 22 maggio 2013.  
Nel caso  di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni “Elenco dei  soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario”, lasciandole vuote.  Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata  la sola sezione “Elenco dei soggetti” che hanno presentato offerta ed indicata  comunque la sezione “Aggiudicatario”, lasciandola vuota.

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