Prime indicazioni
sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
Precedenti:
· l’art.
1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche
amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai
procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici);
·
l’art.
1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l’obbligo per
le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con
riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge,
le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli
operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di
aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
importo delle somme liquidate;
·
l’art.
1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro
il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative
all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;
·
l’art.
1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha
prorogato, in sede di prima applicazione dell'articolo 1, comma 32 della legge
n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013;
·
l’art.
1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha
prorogato, in sede di prima applicazione dell'art. 1, comma 32, della legge n.
190/2012, il termine del 30 aprile ivi indicato al 30 giugno 2013;
· il
d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
· l’art.
62-bis del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.),
che istituisce, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall’art. 60
dallo stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'articolo 7, comma
8, del Codice dei Contratti Pubblici;
·
l’art.
6-bis, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede che i dati
acquisiti ai sensi dell’art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della
BDNCP;
· l’art.
7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede
l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Osservatorio dei
contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
· il
Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite
le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di
importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell’art. 7, comma 8 del
Codice dei Contratti Pubblici ;
· il
Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la
rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai
150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e
26 del Codice dei Contratti Pubblici , di importo superiore ai 150.000 euro e
agli accordi quadro e fattispecie consimili;
· il
Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n.
106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la
rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali,
di servizi e forniture a quella dei lavori;
·
il
Comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la
soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti
Pubblici a far data dal 1° gennaio 2013;
· il
Comunicato dell’Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota
l’attivazione del Portale Trasparenza ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.l. n.
52/2012;
· in
attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 7 del Codice dei
Contratti Pubblici e di cui all’articolo 8, comma 1, del d.l. 52/2012,
l’Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale,
rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici
(SIMOG) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo superiore a 40.000
euro, la gran parte delle informazioni individuate dall’art. 1, comma 32, primo
periodo della legge n. 190/2012;
·
l’obbligo
di trasmettere l’informazione relativa all’elenco degli operatori partecipanti
alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l’utilizzo del
sistema AVCPASS secondo le modalità indicate nella deliberazione
dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012;
disposizioni della
delibera:
-
Le
pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali,
le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell’Unione Europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio
sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo articolo 3,
alla trasmissione delle informazioni all’Autorità e sono sottoposte al suo
controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti.
-
Le
informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei
soggetti indicati all’articolo 2 sono le seguenti:
· CIG: Codice Identificativo Gara rilasciato
dall’Autorità
· Struttura
proponente: Codice
fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento
di scelta del contraente
· Oggetto
del bando: Oggetto
del lotto identificato dal CIG
· Procedura
di scelta del contraente:
Procedura di scelta del contraente
· Elenco
degli operatori invitati a presentare offerte: Elenco degli OE partecipanti alla procedura
di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati:
codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in
associazione con altri soggetti
· Aggiudicatario: Elenco degli OE risultati
aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto
aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in
caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
· Importo
di aggiudicazione: Importo
di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA
· Tempi
di completamento dell’opera, servizio o fornitura: Data di effettivo inizio lavori,
servizi o forniture; Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
· Importo
delle somme liquidate:
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA
-
Gli
obblighi di trasmissione all’Autorità delle informazioni di cui all’art. 1,
comma 32 della Legge n. 190/2012, come indicate all’articolo 3 della presente
delibera si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000
euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie
all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del
Codice dei Contratti Pubblici.
-
Ai
fini della semplificazione dell’azione amministrativa, in sede di prima
applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione
all’Autorità, previsti dall’’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012,
relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le
comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei
Contratti Pubblici, all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica
tempestivamente sul Portale Trasparenza.
-
Per
i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all’articolo
2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione
delle informazioni indicate al precedente articolo 3; in fase di prima
applicazione, per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono
assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART
CIG o SIMOG.
Comunicato del
Presidente del 22/5/2013
Indicazioni operative
per l’attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013
Allegato: Specifiche tecniche per la
pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 -
Versione 1.0 – formato .pdf 350kb
L’invio
all’Autorità della comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli
obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 si intende
assolto esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposito modulo messo a
disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero – Modulistica del
portale istituzionale dell’Autorità www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni
riportate nel modulo medesimo.
Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di
PEC della stazione appaltante e indirizzati all’indirizzo PEC dedicato
comunicazioni@pec.avcp.it.
Ciascuno dei soggetti individuati all’art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all’invio di un’unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà le verifiche di competenza.
L’Autorità ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo altresì, nell’allegato tecnico al presente Comunicato, gli schemi XSD che i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione sono chiamati a rispettare per la pubblicazione.
La licenza d’uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali dai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione, non potrà in nessun caso prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla Legge 190/2012 ovvero la possibilità di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L’applicazione di licenze d’uso eventualmente più restrittive si intenderà in ogni caso caso superato dalle finalità della norma.
I soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione sono tenuti a garantire la disponibilità nel tempo, alla URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità stabilite nel presente Comunicato.
Ciascuno dei soggetti individuati all’art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all’invio di un’unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità eseguirà le verifiche di competenza.
L’Autorità ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo altresì, nell’allegato tecnico al presente Comunicato, gli schemi XSD che i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione sono chiamati a rispettare per la pubblicazione.
La licenza d’uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali dai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione, non potrà in nessun caso prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla Legge 190/2012 ovvero la possibilità di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L’applicazione di licenze d’uso eventualmente più restrittive si intenderà in ogni caso caso superato dalle finalità della norma.
I soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione sono tenuti a garantire la disponibilità nel tempo, alla URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità stabilite nel presente Comunicato.
Tra il 1 febbraio e il 30
aprile di ciascun anno, l’Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di
cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i
tentativi saranno eseguiti nell’arco delle 24 ore a distanza non
inferiore a 72 ore l’uno dall’altro. L’indisponibilità della risorsa a
tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e,
in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi
dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Analogamente per il mancato
rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella Deliberazione, nel
presente Comunicato e nei rispettivi allegati tecnici.
COMUNICATO DEL
PRESIDENTE del 13/6/2013
Chiarimenti in merito alla
deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni
sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).
Alla
luce del complesso iter normativo, iniziato con l’entrata in vigore della
legge 190 del 2012 (28 novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con
l’adozione del d.lgs 33 del 2013 (20 aprile 2013) il termine di natura ordinatoria
inizialmente previsto per la trasmissione all’AVCP dei dati e delle
informazioni di cui all’art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al 31
gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.
Ai
fini di una più dettagliata e completa indicazione dei dati e delle
informazioni da fornire ad opera delle amministrazioni interessate si
forniscono, altresì, i seguenti chiarimenti concernenti le prime
indicazioni operative già fornite nella richiamata deliberazione n.
26/2013:
Le
procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono
stati pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito
e/o richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di procedure senza
previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale
data.
La
compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non
contenere tutte le ulteriori informazioni della tabella di
cui all’art. 3 comma 1.
Per
“Elenco degli operatori invitati a presentare offerta” si intende
l’elenco degli operatori che hanno presentato offerta (e
quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli
invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).
Per
“Importo delle somme liquidate”, considerata la finalità della
legge, deve intendersi l’importo complessivo delle somme erogate dalla
stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla
conclusione dell’appalto.
Per
“Data di ultimazione lavori, servizi, forniture” deve intendersi la data di
ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente
prorogata o posticipata in virtù di successivi atti
contrattuali.
Nel
caso in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia
alcun contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso
pubblicare all’indirizzo trasmesso all’Autorità un tracciato XML vuoto
rispondente alle specifiche tecniche di cui all’allegato tecnico al
Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013.
Nel
caso di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni
“Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario”,
lasciandole vuote. Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non
congrue andrà compilata la sola sezione “Elenco dei soggetti” che hanno
presentato offerta ed indicata comunque la sezione “Aggiudicatario”, lasciandola
vuota.
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