Con Circolare n. 37/0015563 del 6/9/2013, il Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali, Direzione generale per l’Attività Ispettiva, ha
fornito alcuni chiarimenti interpretativi della disciplina definita in sede di conversione dalla L. n.98/2013, rinviando alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto concerne la sua concreta applicazione.
L’art.
31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha apportato alcune modifiche
alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n.
163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento
dei rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione.
“Il
D.L., anzitutto, ha eliminato dalla previsione di cui all’art. 13 bis, comma 5,
del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il riferimento alla concessione
dei “benefici normativi e contributivi”.
Per
effetto dell’intervenuta modifica, l’applicazione della predetta norma, che
prevede la possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione
(…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo
almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di
un medesimo soggetto”, è estesa a tutte le “tipologie” di DURC.
È
stato poi previsto che “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia
realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario
dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio”.
Trattasi in realtà di una disposizione chiarificatoria sull’ambito applicativo
del DURC, che lascia evidentemente inalterato l’obbligo di acquisizione del
Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (v. ML
circ. n. 12/2012).
I
successivi commi 2 e 3 dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 provvedono:
-
ad inserire, sia nell’art. 38, comma 3 che nell’art. 118, comma 6 del Codice
dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo di acquisizione
d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto dall’art.
16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009);
-
a rimodulare, sulla base delle ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5
dello stesso articolo, la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità
nei versamenti contributivi, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente
da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento di
attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).
Il
comma 4, individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la
regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
confermando, seppur con alcune modifiche, i principi enunciati nelle circolari
n. 35/2010 di questo Ministero, n. 59/2011 dell’INPS e n. 22/2011 dell’INAIL.
Pertanto
la nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere
acquisito:
“a)
per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui
all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163;
b)
per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
c)
per la stipula del contratto;
d)
per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni
relative a servizi e forniture;
e)
per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il
certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e
il pagamento del saldo finale”.
L’art.
31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC
stabilendo che il Documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido
per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Trattasi di una
disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L.
n. 98/2013 – quest’ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto risulta
applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati
prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge
della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità
pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto
dalla disciplina previgente.
Con
l’art. 31, comma 5, il Legislatore ha dunque operato tre “raggruppamenti” in
relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere
richiesti.
Il primo raggruppamento
riguarda le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e
comprende i DURC richiesti fino alla stipula del contratto. La validità
quadrimestrale del Documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al comma
4, lett. a) espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per
le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui
all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il
DURC, devono utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia
nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – ai fini della
attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle
lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.
Va
tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di
cui alla lett. a) (“per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al
requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163”), la durata di 120 giorni di validità decorre,
evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel
Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Peraltro,
in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il
DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è
utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi
da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Ferma restando
l’immediata operatività di tale disposizione in relazione all’utilizzo del DURC
da parte della medesima stazione appaltante, maggiori potenzialità applicative
della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere
procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili.
Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive
alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione,
tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale.
La
formulazione del comma 5 consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto,
il DURC vada acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla
conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui
alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per
il pagamento del saldo finale.
Pertanto,
viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC
pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale
e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere
d) ed e).
Unica
eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del
pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti
tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).
In
caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l’acquisizione di un DURC in
corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del
D.L. n. 69/2013.
Il
comma 8 dell’art. 31 conferma la disposizione già prevista dall’art. 7, comma
3, del D.M. 24 ottobre 2007 in ordine al c.d. “preavviso di accertamento
negativo” che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione
o dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la
propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni.
Il
predetto comma 8, tuttavia, al fine di favorire una più rapida ed efficace
definizione di questa fase, ha espressamente previsto che l’invito
all’interessato avvenga mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso
mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di
cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e che lo stesso debba sempre riportare
l’indicazione analitica delle cause di irregolarità. Stante la valenza della
previsione, si sottolinea che la stessa, pur se inserita tra disposizioni tutte
attinenti specificamente ai contratti pubblici, debba applicarsi ad ogni
diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di
rilascio del DURC.
Per
completezza si fa presente che il comma 7 riguarda l’allegazione del DURC anche
nelle procedure di verifica interne all’Amministrazione parte del rapporto
contrattuale.
In
sede di conversione del D.L. n. 69/2013, la L. n. 98/2013 ha introdotto i commi
da 8 bis a 8 sexies che prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al
rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e
contributivi ecc.
È
anzitutto previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di
cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (cioè i benefici e le
sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di
Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si
applicano, in quanto compatibili, le previsione del comma 3 dell’art. 31,
concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo
corrispondente all’inadempienza evidenziata dal Documento.
Si
prevede poi che, anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e
sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale,
il DURC abbia una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
Si
ribadisce inoltre il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di
acquisizione d’ufficio del DURC, in particolare precisando che:
-
ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni
oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di
investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il
tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato,
sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la
regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
-
e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC
rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.
Da
ultimo va ricordato che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha
scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori
edili per i soggetti privati.
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