lunedì 7 ottobre 2013

TITOLO EDILIZIO PER RECINZIONI

Il titolo edilizio necessario per una mera recinzione senza opere murarie è la Dia. È invece necessario il permesso di costruire quando la recinzione del terreno determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi. A precisarlo è il Tar Lazio con la Sentenza del 27/05/2013, n. 5276.

Nel caso di specie il Tar ha accolto il ricorso di un proprietario che si è visto sospendere i lavori di recinzione del proprio fondo, ed intimare la demolizione da parte del Comune, in quanto priva di permesso di costruire. I giudici ritengono infatti che per la recinzione realizzata sia sufficiente la dia in quanto opera consistente nell’apposizione di una rete metallica con paletti di ferro, senza alcun tipo di opera muraria, ed avente le caratteristiche di precarietà senza alcuna trasformazione effettiva dello stato dei luoghi.
Si legge nella sentenza: «le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà».
La sentenza puntualizza che «L’intervento in questione rientra, piuttosto nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a., a mente dell’art. 22 del t.u. dell’edilizia, la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o la demolizione, previsti dall’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l’esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ma con l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 37 per l’esecuzione di interventi in assenza della prescritta denuncia di inizio di attività» e che «Diversamente, è invece richiesto il permesso di costruire quando la recinzione determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, come nel caso di recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o addirittura inferriata sovrastante il muro al quale poi s’incardinano cancelli».

Per quanto concerne invece la mancanza di autorizzazione paesaggistica la sentenza conclude: «Ciò premesso, appare irrilevante che la recinzione in esame (costituita, si ribadisce, da una semplice rete metallica e da paletti infissi nel terreno e senza opere murarie) sia stata eseguita senza nulla osta in area vincolata, trattandosi di opera priva di apprezzabile impatto ambientale».

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