Il titolo edilizio
necessario per una mera recinzione senza opere murarie è la Dia. È invece
necessario il permesso di costruire quando la recinzione del terreno determina
una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi. A precisarlo è il Tar
Lazio con la Sentenza del 27/05/2013, n. 5276.
Nel
caso di specie il Tar ha accolto il ricorso di un proprietario che si è visto
sospendere i lavori di recinzione del proprio fondo, ed intimare la demolizione
da parte del Comune, in quanto priva di permesso di costruire. I giudici
ritengono infatti che per la recinzione
realizzata sia sufficiente la dia in quanto opera consistente nell’apposizione
di una rete metallica con paletti di ferro, senza alcun tipo di opera muraria,
ed avente le caratteristiche di precarietà senza alcuna trasformazione
effettiva dello stato dei luoghi.
Si
legge nella sentenza: «le opere di recinzione del terreno non si configurano
come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di
permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le
manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios
o, comunque, la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà».
La
sentenza puntualizza che «L’intervento in questione rientra, piuttosto nella
portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato
della d.i.a., a mente dell’art. 22 del t.u. dell’edilizia, la cui mancanza non
è sanzionabile con la rimozione o la demolizione, previsti dall’art. 31 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l’esecuzione di interventi in assenza del
permesso di costruire, in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni
essenziali, ma con l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal
successivo art. 37 per l’esecuzione di interventi in assenza della prescritta
denuncia di inizio di attività» e che «Diversamente, è invece richiesto il permesso di costruire quando
la recinzione determina una irreversibile trasformazione dello stato dei
luoghi, come nel caso di recinzione costituita da un muretto di sostegno in
calcestruzzo con sovrastante rete metallica o addirittura inferriata
sovrastante il muro al quale poi s’incardinano cancelli».
Per
quanto concerne invece la mancanza di autorizzazione paesaggistica la sentenza
conclude: «Ciò premesso, appare irrilevante che la recinzione in esame
(costituita, si ribadisce, da una semplice rete metallica e da paletti infissi
nel terreno e senza opere murarie) sia stata eseguita senza nulla osta in area
vincolata, trattandosi di opera priva di apprezzabile impatto ambientale».
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