PARERE DELL’AVCP AG 2/2011
27 gennaio 2011
Oggetto: ATI Orizzontale - sostituzione dell’impresa mandataria a seguito di
liquidazione volontaria con una delle imprese mandanti
Il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 26-27 gennaio
2011 ha approvato le seguenti considerazioni.
In base all’art. 37, co. 9 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.” Il comma 18 del medesimo articolo dispone, però, che: “In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.” In base a quanto espressamente disposto dal Codice dei contratti, pertanto, sarebbe consentita la sostituzione delle mandataria solamente nel caso, trattandosi di società, di fallimento e, nel caso di imprenditore persona fisica, anche a seguito di morte, interdizione e inabilitazione.
In base all’art. 37, co. 9 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.” Il comma 18 del medesimo articolo dispone, però, che: “In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.” In base a quanto espressamente disposto dal Codice dei contratti, pertanto, sarebbe consentita la sostituzione delle mandataria solamente nel caso, trattandosi di società, di fallimento e, nel caso di imprenditore persona fisica, anche a seguito di morte, interdizione e inabilitazione.
La volontà del legislatore è evidentemente quella di garantire il
rispetto del principio sancito dall’art. 116 del codice, secondo cui “I
soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti
ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto.” (cfr. deliberazione dell’Autorità del 25
febbraio 2002, n. 183), nonché del principio di corrispondenza
sostanziale tra la quota di qualificazione, la quota di partecipazione
all'associazione e quella di esecuzione dei lavori (cfr. Parere di
Precontenzioso dell’Autorità del 25 marzo 2010, n. 65).
Si deve dare atto, però, di un orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza del supremo consesso amministrativo, secondo il quale “la norma non ha l’obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara e anzi il rigore della disposizione è da temperare in ragione dello scopo che essa persegue. Pertanto, secondo la pronuncia indicata, dalla quale non c’è ragione di discostarsi, la ratio della disposizione è quella di consentire alla p.a. appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari.
Si deve dare atto, però, di un orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza del supremo consesso amministrativo, secondo il quale “la norma non ha l’obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara e anzi il rigore della disposizione è da temperare in ragione dello scopo che essa persegue. Pertanto, secondo la pronuncia indicata, dalla quale non c’è ragione di discostarsi, la ratio della disposizione è quella di consentire alla p.a. appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari.
Orbene, se è questa
la funzione della disposizione di cui si discute, appare evidente come le
uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano
unicamente quelle che portano all’aggiunta o alla sostituzione delle
imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una
delle imprese del raggruppamento. In questo secondo caso le predette
esigenze non risultano affatto frustrate poiché l’amministrazione, al
momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i
requisiti di capacità e di moralità dell’impresa o delle imprese che
restano, sicché i rischi che il divieto in questione mira ad impedire non
possono verificarsi” (Consiglio di Stato sez. VI, 13 maggio, 2009
n. 2964; conformi: Consiglio di Stato sez. IV, sentenza 23 luglio 2007,
n. 4101, Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842. Si veda
anche il Parere sulla normativa dell’Autorità del 3 dicembre 2009, AG
40/09).
Osserva, peraltro, la giurisprudenza citata che: “Tale
orientamento da un lato, non penalizza la stazione appaltante, non
creando incertezze, e dall’altro lato non penalizza le imprese, le cui
dinamiche non di rado impongono modificazioni soggettive di consorzi e
raggruppamenti, per ragioni che prescindono dalla singola gara, e che non
possono precluderne la partecipazione se nessun nocumento ne deriva per
la stazione appaltante. Né si verifica una violazione della par condicio
dei concorrenti, perché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in
corsa, ma solo di consentire a taluno degli associati o consorziati il
recesso, mediante utilizzo dei requisiti dei soggetti residui, già
comunque posseduti.” (Consiglio di Stato, sent. 842/2010, cit.).
Appurata, pertanto, la possibilità di procedere alla
sostituzione della mandataria anche in casi diversi da quello tipizzato
dall’art. 38, co. 17 del d. lgs. 163/2006, è opportuno interrogarsi sulle
modalità di scelta del nuovo mandatario e, per quanto di interesse in
questa sede, sulla possibilità che una delle imprese mandanti possa, attraverso
un cambiamento di qualità all’interno della medesima associazione,
divenire mandataria. È appena il caso di ricordare, infatti, che la
disposizione appena citata prevede espressamente che “la stazione appaltante
può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico”. La
generica formulazione della disposizione (operatore economico) permette
di comprendere anche una delle imprese mandanti tra i soggetti
designabili come mandatari. Del resto i componenti sono stati già
sottoposti al processo di qualificazione e di verifica dei requisiti,
senza considerare che, avendo preso parte all’esecuzione del contratto
(tanto più nel caso di ATI orizzontale), sono probabilmente i soggetti
più idonei a sostituire la mandataria.
Resta fermo, ovviamente, il
possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico - professionale ed
economico – finanziaria in capo all’operatore economico sostituto,
chiunque esso sia.
Tale interpretazione, infine, è conformata da autorevole parere del
Consiglio di Stato, che afferma: “Non va condivisa la tesi secondo cui il
nuovo mandatario potrebbe essere solo un soggetto estraneo all’originario
raggruppamento, soluzione che non ha appiglio nel dato letterale e che
non ha, in sé, alcuna giustificazione razionale.” (Cons. Stato, parere
delle Commissione speciale del 22 gennaio 2008, n. prot. 4575/2007).
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