Il
D.P.R. 137/2012 impone ai professionisti di curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di garantire
qualità ed efficienza della prestazione professionale resa al proprio cliente.
Sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 è
stato pubblicato il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, adottato dal CNI nella seduta del 21/06/2013.
L'obbligo
di aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri decorre dal
primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del
regolamento e quindi dal 01/01/2014.
a) Crediti formativi professionali
L’unità
di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo
Professionale (CFP);
Per
esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un
minimo di crediti (pari a 30 CFP).
Inizialmente
viene riconosciuto un numero di crediti a ciascuno iscritto e ogni anno vengono
scalati 30 crediti.
b) Modalità di aggiornamento
professionale
Le
attività di formazione professionale continua potranno essere di tre tipi:
·
non
formale
·
informale
·
formale
In
particolare, per attività di formazione non formale si intende:
·
la
frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi
quelli obbligatori per legge
·
la
partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente
individuati dal CNI
·
la
partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse
·
la
partecipazione a stages formativi
Le
attività di formazione informale comprendono, invece:
·
l’aggiornamento
legato all’attività professionale dimostrabile
·
la
certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine
·
le
pubblicazioni qualificate
·
i
brevetti
·
la
partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche
e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI
· la
partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione
di Ingegnere/ Ingegnere junior
·
la
partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di
calamità naturali inerenti l’ambito professionale
Si
intendono, infine, attività di formazione formale le seguenti
attività:
·
la
frequenza a corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di
ricerca
·
la
frequenza a corsi universitari con esame finale.
c) Requisiti per l’esercizio
della professione
Per
esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un
minimo di 30 CFP (Credito Formativo Professionale). I CFP possono essere
conseguiti:
·
con
un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
·
con
le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e
formale, a scelta dell'iscritto.
A
prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP
cumulabili è 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni
iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP,
non vengono attuate ulteriori detrazioni.
Al
momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:
·
in
caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l’Ordine di
provenienza;
·
in
caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento
dell’abilitazione: 90 CFP;
·
in
caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento
dell’abilitazione: 60 CFP;
·
in
caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento
dell’abilitazione: 30 CFP.
I
crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5
CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente
entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. Agli
iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono
accreditati 60 CFP.
Ai
fini del conseguimento di CFP, sono riconosciute le attività formative svolte
dagli iscritti nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore del
regolamento, ossia nel 2012.
d) Esonero dall'obbligo di aggiornamento
Possono
essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della
competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su
domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi:
·
maternità
o paternità, per un anno;
·
servizio
militare volontario e servizio civile;
·
grave
malattia o infortunio;
·
altri
casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di
forza maggiore.
Alla
concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del
numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare.
e) Sanzioni
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
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