lunedì 7 ottobre 2013

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI


Il D.P.R. 137/2012 impone ai professionisti di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale resa al proprio cliente.
Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 è stato pubblicato il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, adottato dal CNI nella seduta del 21/06/2013.
L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento e quindi dal 01/01/2014.

a)    Crediti formativi professionali
L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP);
Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di crediti (pari a 30 CFP).
Inizialmente viene riconosciuto un numero di crediti a ciascuno iscritto e ogni anno vengono scalati 30 crediti.

b)    Modalità di aggiornamento professionale
Le attività di formazione professionale continua potranno essere di tre tipi:
·         non formale
·         informale
·         formale
In particolare, per attività di formazione non formale si intende:
·         la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge
·         la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI
·         la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse
·         la partecipazione a stages formativi
Le attività di formazione informale comprendono, invece:
·         l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile
·         la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine
·         le pubblicazioni qualificate
·         i brevetti
·         la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI
·    la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior
·         la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale
Si intendono, infine, attività di formazione formale le seguenti attività:
·         la frequenza a corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca
·         la frequenza a corsi universitari con esame finale.

c)    Requisiti per l’esercizio della professione
Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP (Credito Formativo Professionale). I CFP possono essere conseguiti:
·         con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
·         con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell'iscritto.
A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.
Al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:
·         in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l’Ordine di provenienza;
·         in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP;
·         in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP;
·         in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP.
I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. Agli iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.
Ai fini del conseguimento di CFP, sono riconosciute le attività formative svolte dagli iscritti nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore del regolamento, ossia nel 2012.

d)    Esonero dall'obbligo di aggiornamento
Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi:
·         maternità o paternità, per un anno;
·         servizio militare volontario e servizio civile;
·         grave malattia o infortunio;
·         altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare.


e)    Sanzioni
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

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