La
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) è una banca dati
istituita presso l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (AVCP), prevista
dall’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dall'art. 20, comma 1,
lettera a), legge n. 35 del 2012 (cd. Decreto Semplificazioni), attraverso la
quale le stazioni appaltanti possono verificare la documentazione degli
operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione
alle pubbliche gare d’appalto di lavori, forniture e servizi.
Per
perseguire tali finalità di semplificazione, l’AVCP ha istituito un sistema per
la verifica online dei requisiti di partecipazione alle procedure di
affidamento, denominato AVCPASS (Authority Virtual Company Passport)
di cui alla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012.
Il
sistema AVCPASS e la BDNCP sono operativi dal 1° gennaio 2013, ma i dati
effettivamente disponibili e acquisibili in via telematica sono soltanto quelli
contenuti in documenti già disponibili in forma digitale o acquisiti in banche
dati presso gli Enti certificatori.
Con
il Comunicato del 12 giugno 2013, l’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici (AVCP) ha rinviato al 1° gennaio 2014 il passaggio al regime
obbligatorio del nuovo sistema AVCPASS per le gare d’appalto pubbliche
d’importo pari o superiore a 40.000 euro esperite in modalità non telematica.
Il
regime transitorio previsto dalla Deliberazione n. 111/2012 (che doveva
concludersi il 30 giugno 2013) è stato prorogato per consentire alle
Stazioni Appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di
verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese attraverso l’accesso on
line alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso
l’AVCP.
L’AVCP
ha quindi deliberato la modifica dei termini di decorrenza dell’obbligo di
verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, stabilendo in particolare
che:
- per
tutti gli appalti nei settori ordinari d’importo a base d’asta pari o superiore
a € 40.000 esperiti in modalità non telematica, fino al 31 dicembre 2013
le stazioni appaltanti possono continuare a verificare il possesso dei
requisiti delle imprese secondo le modalità tradizionali ;
- per
gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000 svolti con
modalità interamente telematiche (anche nei settori speciali), l’obbligo di
procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà
regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.
- Sotto
i 40.000 euro non e’ obbligatoria l’iscrizione alla BDNCP.
Oggetto:
Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1,
lettera a), legge n. 35 del 2012.
Articolo
1
Definizioni
Articolo
2
Oggetto
ed ambito di applicazione
1.
La presente delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del
Codice:
- individua
i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte
da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti
aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici
per l’affidamento dei contratti pubblici;
- istituisce
il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato
AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori;
- stabilisce
i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati.
2.
Il sistema AVCPASS consente:
- alle
stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web e le
cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti
pubblici;
- agli
operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i
documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma
4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna
delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di
validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo.
3.
Per l’utilizzo del sistema AVCPASS:
- la
stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG,
acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il
Responsabile del Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla
verifica dei requisiti;
- l’operatore
economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG
della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un
“PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei
requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE”
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti
stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
4.
In attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara che:
- la
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo
6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis;
- tutti
i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad
accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
5.
Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti
disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso
il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del
CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista
dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema
SIMOG.
Articolo
3
Termini
e regole tecniche di accesso al servizio
Articolo
4
Modalità
operative
Articolo
5
Documentazione
a comprova dei requisiti generali
Articolo
6
Documentazione
a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario
Articolo
7
Modalità
tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti
Articolo
8
Protezione
dei dati personali e misure di sicurezza
Articolo
9
Norme
transitorie
Testo della delibera integrale (cliccare)
In
considerazione dei fabbisogni, in termini di formazione e assistenza
all’utilizzo del sistema AVCPASS, manifestati dalle Stazioni
Appaltanti e Associazioni di categoria nel corso delle audizioni tenutesi
nel mese di dicembre 2012 e confermati dall’elevato numero di richieste
pervenute in occasione degli interventi formativi organizzati presso la
sede dell’Autorità, si evidenzia la necessità di proseguire le anzidette
attività formative nel corso dei prossimi mesi.
Ciò premesso, al fine di consentire agli Operatori Economici e alle Stazioni Appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, l’Autorità ha accolto le richieste, ricevute dal mercato, rimodulando il regime transitorio previsto dalla Deliberazione n. 111/2012.
Ciò premesso, al fine di consentire agli Operatori Economici e alle Stazioni Appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, l’Autorità ha accolto le richieste, ricevute dal mercato, rimodulando il regime transitorio previsto dalla Deliberazione n. 111/2012.
In
funzione di quanto sopra, si comunica che, nell’adunanza del 5 giugno
2013, il Consiglio dell’Autorità ha deliberato di modificare i termini di
decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema
AVCPASS, disciplinati dall’art. 9 della deliberazione n. 111/2012, nel
modo di seguito riportato:
a)
Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel
settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a €
20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare
il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti
modalità.
b)
Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o
superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso
procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di
acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli
relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre
2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare
a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo
le previgenti modalità.
c)
A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari
o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di
obbligatorietà.
Per
gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00
svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici,
sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico,
nonché per i settori speciali, l’obbligo di procedere alla verifica dei
requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso
una successiva deliberazione dell’Autorità. Si precisa che è sempre
possibile anche per questa tipologia di appalti, procedere alla verifica
dei requisiti nelle modalità Web based.
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