mercoledì 9 ottobre 2013

BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (BDNCP) E AVCPASS

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) è una banca dati istituita presso l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (AVCP), prevista dall’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 (cd. Decreto Semplificazioni), attraverso la quale le stazioni appaltanti possono verificare la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle pubbliche gare d’appalto di lavori, forniture e servizi.
Per perseguire tali finalità di semplificazione, l’AVCP ha istituito un sistema per la verifica online dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento, denominato AVCPASS (Authority Virtual Company Passport) di cui alla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012.
Il sistema AVCPASS e la BDNCP sono operativi dal 1° gennaio 2013, ma i dati effettivamente disponibili e acquisibili in via telematica sono soltanto quelli contenuti in documenti già disponibili in forma digitale o acquisiti in banche dati presso gli Enti certificatori.

Con il Comunicato del 12 giugno 2013, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha rinviato al 1° gennaio 2014 il passaggio al regime obbligatorio del nuovo sistema AVCPASS per le gare d’appalto pubbliche d’importo pari o superiore a 40.000 euro esperite in modalità non telematica.
Il regime transitorio previsto dalla Deliberazione n. 111/2012 (che doveva concludersi il 30 giugno 2013) è stato prorogato per consentire alle Stazioni Appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese attraverso l’accesso on line alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso l’AVCP.
L’AVCP ha quindi deliberato la modifica dei termini di decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, stabilendo in particolare che:
- per tutti gli appalti nei settori ordinari d’importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000 esperiti in modalità non telematica, fino al 31 dicembre 2013 le stazioni appaltanti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti delle imprese secondo le modalità tradizionali ;
- per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000 svolti con modalità interamente telematiche (anche nei settori speciali), l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.

- Sotto i 40.000 euro non e’ obbligatoria l’iscrizione alla BDNCP.

Oggetto: Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.


Articolo 1
Definizioni

Articolo 2
Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice:
- individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici;
- istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
- stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

2. Il sistema AVCPASS consente:
- alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
- agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo.

3. Per l’utilizzo del sistema AVCPASS:
- la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
- l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

4. In attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara che: 
- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

5. Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG.

Articolo 3
Termini e regole tecniche di accesso al servizio
Articolo 4
Modalità operative
Articolo 5
Documentazione a comprova dei requisiti generali
Articolo 6
Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
Articolo 7
Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti
Articolo 8
Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
Articolo 9
Norme transitorie




In  considerazione dei fabbisogni, in termini di formazione e assistenza  all’utilizzo del sistema AVCPASS, manifestati dalle Stazioni  Appaltanti e Associazioni di categoria nel corso delle audizioni tenutesi nel  mese di dicembre 2012 e confermati dall’elevato numero di richieste pervenute in  occasione degli interventi formativi organizzati presso la sede dell’Autorità, si  evidenzia la necessità di proseguire le anzidette attività formative nel corso  dei prossimi mesi.
Ciò  premesso, al fine di consentire agli Operatori Economici e alle Stazioni  Appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei  requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, l’Autorità  ha accolto le richieste, ricevute dal mercato, rimodulando il regime  transitorio previsto dalla Deliberazione n. 111/2012.
In  funzione di quanto sopra, si comunica che, nell’adunanza del 5 giugno 2013, il  Consiglio dell’Autorità ha deliberato di modificare i termini di decorrenza dell’obbligo  di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, disciplinati dall’art. 9 della  deliberazione n. 111/2012, nel modo di seguito riportato:
a) Dal  1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore  ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00;  in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti  aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei  requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
b) Dal  1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente  gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante  ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in  via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti  aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei  requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
c) A  far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o  superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di  obbligatorietà.
Per gli appalti di importo a base  d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente  gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso  al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l’obbligo di procedere  alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà  regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. Si precisa  che è sempre possibile anche per questa tipologia di appalti, procedere alla  verifica dei requisiti nelle modalità Web based.

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