Con
la delibera n. 1216 del 10 gennaio 2014, la Giunta della Regione Lombardia
ha aggiornato la disciplina regionale in materia di certificazione energetica
degli edifici e di efficienza energetica in edilizia al fine di recepire le
disposizioni nazionali introdotte con il DPR n. 75/2013 - che ha ampliato i
titoli di studio idonei per accedere all’attività di certificatore energetico -
e con la Legge 90/2013 (di conversione del decreto legge n. 63/2013), che ha
introdotto il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
Cambio del nome da ACE a
APE
Con
la nuova delibera regionale viene cambiata la denominazione dell’Attestato, che
da "Attestato di certificazione energetica” (ACE) diventa “Attestato di
Prestazione Energetica" (APE), in conformità alla direttiva 2010/31/UE e
al DPR 75/2013. Il cambio di nome dell'Attestato è operativo dal 15 gennaio
2014.
Obbligo di formazione e
titoli di studio idonei
L’obbligo
di formazione, aggiuntivo rispetto al possesso del titolo di studio, viene
mantenuto; inoltre, sono riconosciuti come idonei per l’attività di
certificazione energetica tutti i titoli di studio indicati dal DPR 75/2013,
ammettendo anche la classe di laurea LM 71 (Scienze e tecnologie della chimica
industriale).
Nuova definizione di
impianto termico
La
delibera recepisce anche la nuova definizione di impianto termico, introdotta
dalla legge 90/2013: gli edifici sono certificabili anche con apparecchi di
potenza uguale o superiore a 5 kW e non più a 15 kW.
In arrivo la nuova
disciplina sull'efficienza
Un
aggiornamento più complessivo è previsto con l’approvazione della nuova
disciplina per l’efficienza energetica degli edifici, che introdurrà limiti più
restrittivi per i nuovi edifici.
I requisiti per la
funzione bioclimatica di serre e logge
L'Allegato
alla Delibera dispone che ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004,
art. 4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate
all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come
serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini
volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:
a)
La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di
serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun
subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra
bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie
maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo
alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento
urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente,
degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie
vigenti;
b)
La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui
all’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il
riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è
richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito
di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della
superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integrata e
siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr
8745/2008;
c)
La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili
e apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
d)
La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di
raffrescamento;
e)
La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da
elementi trasparenti.
Nessun commento:
Posta un commento