mercoledì 22 gennaio 2014

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Con la delibera n. 1216 del 10 gennaio 2014, la Giunta della Regione Lombardia ha aggiornato la disciplina regionale in materia di certificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica in edilizia al fine di recepire le disposizioni nazionali introdotte con il DPR n. 75/2013 - che ha ampliato i titoli di studio idonei per accedere all’attività di certificatore energetico - e con la Legge 90/2013 (di conversione del decreto legge n. 63/2013), che ha introdotto il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).
Cambio del nome da ACE a APE
Con la nuova delibera regionale viene cambiata la denominazione dell’Attestato, che da "Attestato di certificazione energetica” (ACE) diventa “Attestato di Prestazione Energetica" (APE), in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al DPR 75/2013. Il cambio di nome dell'Attestato è operativo dal 15 gennaio 2014.
Obbligo di formazione e titoli di studio idonei
L’obbligo di formazione, aggiuntivo rispetto al possesso del titolo di studio, viene mantenuto; inoltre, sono riconosciuti come idonei per l’attività di certificazione energetica tutti i titoli di studio indicati dal DPR 75/2013, ammettendo anche la classe di laurea LM 71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale).
Nuova definizione di impianto termico
La delibera recepisce anche la nuova definizione di impianto termico, introdotta dalla legge 90/2013: gli edifici sono certificabili anche con apparecchi di potenza uguale o superiore a 5 kW e non più a 15 kW.
In arrivo la nuova disciplina sull'efficienza
Un aggiornamento più complessivo è previsto con l’approvazione della nuova disciplina per l’efficienza energetica degli edifici, che introdurrà limiti più restrittivi per i nuovi edifici.
I requisiti per la funzione bioclimatica di serre e logge
L'Allegato alla Delibera dispone che ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art. 4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:
a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti;
b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008;
c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili e apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;

e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.

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