giovedì 9 gennaio 2014

CORRISPETTIVI DA PORRE A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA

Pubblicato sulla G.U. n. 298 del 20 dicembre il d.m. (giustizia) 31 ottobre 2013, n. 143: Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.
Il Decreto è entrato in vigore il 21/12/2013.

Il Consiglio di Stato ha dato parere positivo sul decreto, affermando che sarà la Stazione Appaltante a garantire che i compensi a base di gara non superino le vecchie tariffe professionali, abrogate con il DL Liberalizzazioni e dal DL Sviluppo. Il Consiglio di Stato ha fatto notare che la struttura del decreto ministeriale per la definizione dei parametri tenta di dare delle indicazioni in base alle quali calcolare i corrispettivi da porre a base di gara, ma che questi, data la specificità di molti incarichi e lavori, a volte possono superare le vecchie tariffe professionali.
Secondo l’impianto del decreto, il corrispettivo del professionista sarà composto dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.
Il compenso sarà determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie che compongono l’opera, la sua specificità e la complessità delle prestazioni.
Le spese e gli oneri accessori saranno calcolati in maniera forfettaria, facendo riferimento all’importo dell’opera.
Nel caso in cui si tratti di altre prestazioni, il corrispettivo deve tenere conto dell’impegno del professionista, dell’importanza della prestazione e del tempo impiegato.

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso
1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri
1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.
2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento.
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:
P=0,03+10/V 0,4
5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso 
1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:
CP= ∑(V×G×Q×P)

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

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