mercoledì 22 gennaio 2014

LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con Circolare n. 302 del 13/12/2013, ha inviato ai Consigli degli ordini provinciali, le Linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento per l'aggiornamento professionale, approvate in data 13/12/2013, a seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Presidenti del 23/11/2013.
L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorrerà dal 01/01/2014.
Rimandando al testo del provvedimento in oggetto e del Regolamento per ogni approfondimento, di seguito alcuni dei contenuti delle Linee di indirizzo:
·         è istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, che permette la diffusione dell’informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP;
·         è istituita presso il CNI un’Anagrafe Nazionale dei CFP (Crediti Formativi Professionali), competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede a inviare telematicamente all’anagrafe stessa l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. In assenza di un soggetto formatore, permane, in capo all’iscritto, l’obbligo di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento. Tale Anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall’iscritto, dagli Ordini territoriali e dal CNI;
·         gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione., ad eccezione dei 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a etica e deontologia professionale, che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione;
·         ai fini dell’ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, di cui all’Allegato A del Regolamento, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all’Anagrafe Nazionale, tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un’autocertificazione, nella quale si attesti l’aggiornamento professionale concernente la propria attività;
·         il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate agli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato, dall’ente o azienda di appartenenza può avvenire nel caso in cui l’ente o l’azienda in questione operi in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. Nel caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a questi ultimi la responsabilità scientifica e l’assegnazione dei CFP per le attività formative stesse;

I criteri di attribuzione dei CFP non espressamente indicati nell’Allegato A del Regolamento verranno definiti con apposite circolari del CNI.

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