Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013, disciplina la formazione continua dei
professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in
attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n.137 (Regolamento di riforma
degli ordinamenti professionali).
Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP (Credito Formativo Professionale). I CFP possono essere conseguiti:
·
con
un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
·
con
le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e
formale, a scelta dell'iscritto.
A
prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP
cumulabili è 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni
iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP,
non vengono attuate ulteriori detrazioni.
Al
momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:
·
in
caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l’Ordine di
provenienza;
·
in
caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento
dell’abilitazione: 90 CFP;
·
in
caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento
dell’abilitazione: 60 CFP;
·
in
caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento
dell’abilitazione: 30 CFP.
I
crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5
CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente
entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. Agli
iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono
accreditati 60 CFP.
Ai
fini del conseguimento di CFP, sono riconosciute le attività formative svolte
dagli iscritti nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore del
regolamento, ossia nel 2012.
Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi:
·
maternità
o paternità, per un anno;
·
servizio
militare volontario e servizio civile;
·
grave
malattia o infortunio;
·
altri
casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di
forza maggiore.
Alla
concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del
numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare.
Qualora
un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di
aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio
dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio
di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
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