Ripristinati
in toto l'allegato
A al d.P.R. n. 207 del 2010, le categorie a qualificazione obbligatoria e
le opere superspecializzate. L'art. 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151,
fa rivivere gli articoli
107, comma 2 e 109, comma 2, del regolamento, già annullati, fino a nuova
regolamentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2014. In vigore dal
31/12/203.
Decreto-Legge 30
dicembre 2013, n. 151
Disposizioni di
carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di
enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed
opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite
da calamità naturali
(G.U. 30 dicembre 2013,
n. 304)
Art. 3. (Misure in materia
di infrastrutture e trasporti)
9. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la
procedura prevista all'articolo
5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni
regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli
107, comma 2, e 109,
comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, annullate
dal d.P.R.
30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n.
280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato
A del predetto regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. Nelle more
dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a
trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le
regole previgenti.
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