sabato 11 gennaio 2014

RIPRISTINATI GLI ARTICOLI 107, COMMA 2 E 109, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Ripristinati in toto l'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, le categorie a qualificazione obbligatoria e le opere superspecializzate. L'art. 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, fa rivivere gli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del regolamento, già annullati, fino a nuova regolamentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2014. In vigore dal 31/12/203.

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151
Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali
(G.U. 30 dicembre 2013, n. 304)

Art. 3. (Misure in materia di infrastrutture e trasporti)

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

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