Il
d.l. 18 ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese”), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, tra le diverse misure volte a favorire una maggiore diffusione
delle reti di impresa, contempla anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.
In particolare, il novellato art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici «le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»; la
medesima disposizione soggiunge, poi, che «si applicano le disposizioni
dell'articolo 37».
Nello
specifico, il nuovo comma 15-bis del citato art. 37 ribadisce che «le
disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto
compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis)».
L’Autorità,
anche in considerazione dell’avvenuta introduzione del principio di
tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, del Codice
(cfr., sul punto, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 “BANDO- TIPO.
Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli
articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti
pubblici”), ha fornito alcune indicazioni circa le concrete modalità di
partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara.
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