venerdì 17 gennaio 2014

PARTECIPAZIONE DELLE RETI DI IMPRESA ALLE PROCEDURE DI GARA


Il d.l. 18  ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”),  convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tra le diverse  misure volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa, contempla  anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.
In particolare,  il novellato art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle  procedure di affidamento dei contratti pubblici «le aggregazioni tra le imprese  aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 aprile 2009, n. 33»; la medesima disposizione soggiunge, poi, che «si  applicano le disposizioni dell'articolo 37». 
Nello specifico, il nuovo comma 15-bis del citato art. 37 ribadisce che «le disposizioni di cui  al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla  partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese  aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  e-bis)». 

L’Autorità, anche in  considerazione dell’avvenuta introduzione del principio di tassatività delle  cause di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, del Codice (cfr., sul punto,  determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per  la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46,  comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), ha fornito alcune indicazioni circa le concrete modalità di partecipazione delle reti di  impresa alle procedure di gara.

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