L’articolo
11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti, come modificato dal
D.L. 179/2012) stabilisce che dal primo gennaio 2013 i contratti d’appalto
debbano essere stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti.
Con
circa un anno di ritardo rispetto alla scadenza, la Conferenza unificata nella seduta del 5 dicembre 2013 ha definito le modalità di stipula dei contratti elettronici con apposite linee guida.
Il
documento fornisce le indicazioni per affrontare i diversi aspetti operativi e
organizzativi derivanti dalla stipula in modalità elettronica dei contratti
pubblici relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.
Secondo
le nuove regole, il contratto deve essere generato tramite l’uso di software o
attraverso l’acquisizione informatica del contratto cartaceo su supporto
informatico.
Il
contratto stipulato in modalità elettronica deve assumere le caratteristiche di
integrità e immodificabilità, in modo che forma e contenuto non siano
alterabili e ne sia garantita l’integrità nella fase di conservazione.
Le
tipologie di firma elettronica da utilizzare sono
la
firma digitale
la
firma elettronica qualificata
la
firma elettronica avanzata
Per
garantire l’interoperabilità, l’accesso e la leggibilità dei documenti
elettronici, i documenti dovranno essere preferibilmente in uno dei seguenti
formati
pdf
rtf
txt
jpeg
xml.
Vengono,
inoltre, fornite indicazioni in merito a
firma
digitale del pubblico ufficiale rogante
firme
elettroniche qualificate e digitali
acquisizione
digitale della sottoscrizione autografa
atto
pubblico amministrativo a mezzo Ufficiale Rogante
scritture
private autenticate
scrittura
privata
aggregato
documentale informatico
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