All'articolo
1, comma 325, della legge si stabilità [Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2014)" (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013)] si prevede che:
"325. Le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai
casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli
organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1º gennaio e il
30 giugno 2014".
Le amministrazioni provinciali in scadenza saranno conseguentemente commissariate al momento del termine del mandato in corso e non si procederà a nuove elezioni.
Le amministrazioni provinciali in scadenza saranno conseguentemente commissariate al momento del termine del mandato in corso e non si procederà a nuove elezioni.
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013) (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012)
115. Al fine di
consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di
garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione
periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. All'articolo
23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: «31
dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui
in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si
verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province,
oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi
provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario
straordinario, ai sensi dell'articolo
141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per
la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo
17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013».
All'articolo
17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito
della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in
attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e il
Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei
mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo
2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.
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