Con
la legge 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, sono stati sottratti
alle centrali di committenza gli affidamenti in economia di lavori, forniture e
servizi, di importo inferiore a euro 40.000 (aggiunto un periodo alla fine
dell'art.
33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006)
Legge 27
dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013)
Comma
343. Al comma
3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante
amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8
e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».
Nessun commento:
Posta un commento