mercoledì 22 gennaio 2014

REGIME GIURIDICO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

In merito al regime giuridico applicabile agli attestati di prestazione energetica (A.P.E.) con riferimento agli atti di trasferimento di immobili o ai contratti di locazione, il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha ricordato che l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 (entrata in vigore il 4 agosto 2013), ha sancito, a pena di nullità, l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica.
Successivamente il decreto-legge 145/2013 (c.d. Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge), ha soppresso la predetta nullità dei contratti, prevedendo in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
In seguito l’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha riconfermato la nullità, ma con decorrenza differita alla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, decreto previsto dall'art. 6, comma 12 del DL n. 63/2013.
La Legge di stabilità 2014 è intervenuta su una norma non più in vigore, essendo stata sostituita appena qualche giorno prima dal decreto-legge “Destinazione Italia”. Anche il Ministero dello Sviluppo economico ha convenuto sull’inefficacia della disposizione contenuta nella legge di stabilità, “ritenendo che la nullità dei contratti privi dell’attestazione di prestazione energetica sia eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria è da ritenersi maggiormente adeguata”.

Il ministro della Giustizia ha quindi preannunciato che sarà valutato, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, un intervento di coordinamento normativo “per l’eliminazione dell’erroneo richiamo al non più vigente comma 3-bis da parte dell’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità.

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