In
merito al regime giuridico applicabile agli attestati di prestazione energetica
(A.P.E.) con riferimento agli atti di trasferimento di immobili o ai contratti
di locazione, il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha ricordato
che l'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto-legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 (entrata in vigore il 4
agosto 2013), ha sancito, a pena di nullità, l’obbligo di allegazione
dell’attestato di prestazione energetica.
Successivamente
il decreto-legge 145/2013 (c.d.
Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e ora all'esame del
Parlamento per la conversione in legge), ha soppresso la predetta nullità
dei contratti, prevedendo in caso di omessa dichiarazione o allegazione
dell’attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita
immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi
contratti di locazione di edifici, la sola applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria.
In
seguito l’articolo 1, comma 139, lettera
a), della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013, entrata in vigore il 1°
gennaio 2014) ha riconfermato la nullità, ma con decorrenza differita alla
data di entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la
certificazione energetica degli edifici, decreto previsto dall'art. 6, comma 12
del DL n. 63/2013.
La Legge di stabilità
2014 è intervenuta su una norma non più in vigore, essendo stata sostituita
appena qualche giorno prima dal decreto-legge “Destinazione Italia”. Anche il Ministero dello Sviluppo
economico ha convenuto sull’inefficacia della disposizione contenuta nella
legge di stabilità, “ritenendo che la nullità dei contratti privi
dell’attestazione di prestazione energetica sia eccessiva, mentre la sanzione
pecuniaria è da ritenersi maggiormente adeguata”.
Il
ministro della Giustizia ha quindi preannunciato che sarà valutato, di concerto
con il Ministero dello Sviluppo economico, un intervento di coordinamento
normativo “per l’eliminazione dell’erroneo richiamo al non più vigente comma
3-bis da parte dell’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità.
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