domenica 23 marzo 2014

APPLICAZIONE DELL'ART. 82 COMMA 3BIS DEL CODICE

Tale nuova disposizione normativa è inerente al criterio del prezzo più basso valutato anche sulla base del costo del personale e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La nuova norma stabilisce che “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il Gruppo di lavoro interregionale “Contratti pubblici” presso ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) ha realizzato un documento (CLICCA QUI) che fornisce alla stazioni appaltanti le prime indicazioni operative in merito all'applicazione del nuovo comma 3-bis.

In seguito all’inserimento della nuova disposizione, l’art. 82 del Codice (“Criterio del prezzo più basso”) risulta cosi riformulato:
«1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento».

Il Regolamento di attuazione del Codice, DPR 207/2010, negli appalti di lavori, ai fini della determinazione del prezzo più basso identifica due modalità applicative: Art. 118. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo dei lavori; Art. 119. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Il documento predisposto da ITACA precisa che “la nuova disposizione si differenzia dalla precedente poi abrogata essenzialmente per il fatto che essa è introdotta all’art. 82 del Codice – Criterio del prezzo più basso – anziché all’ art. 81 – Criteri per la scelta dell’offerta migliore -, pertanto l’applicazione della norma è obbligatoria quando il criterio individuato per la scelta dell’offerta è quello del prezzo più basso e non più anche per quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dalla norma a suo tempo abrogata”.
La portata innovativa del nuovo comma 3-bis risiede nel fatto che “la nuova disciplina, nella fattispecie di scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso, non limita più l’azione ad un mero controllo di congruità formulato sulla base di valutazioni parametriche e decontestualizzate, ma richiede che il costo del lavoro sia valutato puntualmente in quanto “costo puro ed incomprimibile” da non assoggettare al mercato, in perfetta analogia con i costi aggiuntivi per la sicurezza desunti in fase progettuale”.
La norma, dopo aver precisato all’art 82, comma 1, che “ il prezzo più basso (è quello) inferiore a quello posto a base di gara” (pertanto è chiaramente quello offerto dall’impresa), precisa poi al comma 3 bis come tale prezzo deve essere determinato, evidentemente dall’impresa stessa (il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, …. valutato…), evidenziando in maniera chiara che la valutazione relativa alla congruità di quanto indicato in offerta è rimessa alla stazione appaltante alla quale la norma da precisi riferimenti circa le modalità per effettuare tale valutazione.
Da queste considerazioni discende che il costo della manodopera è da intendersi esclusivamente come il costo “vivo” e “non negoziabile” – sotto il quale cioè non è possibile scendere nella retribuzione oraria di un lavoratore - costo tutelato in quanto comprensivo degli oneri sociali e contributivi, e come tale da intendersi al netto di spese generali ed utile di impresa, in quanto questi ultimi rappresentativi, al contrario, della quota di costo che deve andare a mercato, nell’ambito del gioco concorrenziale (ossia l’offerta a ribasso) della gara.
Nella parte finale del nuovo comma 3-bis si richiamano le “misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Questo richiamo secondo ITACA “pare ragionevolmente intendersi come rinvio a quanto già previsto dal tessuto normativo di settore (in particolare dal D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10), ossia, per la componente da sottrarre dal ribasso, ai soli costi per la sicurezza derivanti dagli elaborati progettuali specifici”.

In materia di lavori pubblici, ITACA precisa che la modalità di definizione delle spese per il personale, da non sottoporre al confronto concorrenziale, può avvenire in modo analitico o parametrico.
Per quanto riguarda la determinazione in modo analitico, tra gli elaborati di ogni progetto di opere pubbliche vi sono il Computo metrico estimativo, l’elenco prezzi, e l’analisi prezzi. L’elenco prezzi può essere desunto in tutto o in parte dagli elenchi prezzi ufficiali di cui all’art. 133 del Codice. Qualora gli elenchi prezzi ufficiali siano supportati da analisi, dalle stesse può essere ricavata l’incidenza del costo della manodopera per quantità unitaria e in analogia, qualora il prezzo sia analizzato direttamente dal progettista, dalla stessa analisi si può ricavare l’incidenza di interesse.
La determinazione in modo parametrico, più immediata, richiede a monte la definizione di costi standard per tipologie di opere. Nel campo dei Lavori Pubblici, in mancanza degli accordi di cui all’art. 118, comma 6-bis, del Codice, secondo ITACA sembra potersi fare riferimento alle tabelle di cui al DM Ministero LLPP dicembre 1978, che suddivide in alcune categorie i lavori pubblici e per ogni categoria definisce le incidenze della manodopera, dei materiali e dei noli. A titolo esemplificativo, dette tabelle prevedono un incidenza della manodopera del 18% per le opere stradali e del 40% per le opere edili. Risulta chiaramente indispensabile, per poter correttamente operare, un aggiornamento da parte del Ministero di dette tabelle, magari rapportandole alle nuove categorie di riferimento OG e OS. Nel documento si segnalano le tabelle riportate nell’“Avviso Comune” sottoscritto tra le principali rappresentanze datoriali e sindacali del 28/10/2010 con i quale si definiscono gli indici minimi di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera, al di sotto dei quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.
Chiarito quale sia la quota di incidenza di manodopera, al netto delle spese generali e dell’utile di impresa, occorrerà tenerne adeguata considerazione ai fini della redazione degli elaborati progettuali e delle modalità applicative in fase esecutiva delle opere. Gli strumenti impiegati eventualmente a supporto (vedasi i prezzari regionali) dovranno a loro volta essere in grado di recepire e fornire i dati richiesti dal progetto.

Per quanto attiene l’affidamento dei servizi di ingegneria, nel documento di ITACA si ricorda che di norma il Responsabile del Procedimento dovrebbe coincidere con lo stesso nominato dall’Amministrazione per i lavori.
Il progettista del servizio di ingegneria deve stimare il costo del personale (al netto delle spese generali ed utile) da indicare quale quota parte da non assoggettare al mercato e quindi da sottrarre alla quota assoggettata a ribasso. Nell’ambito del costo del personale, il costo del collaboratore che svolge comunque attività di ingegneria e architettura, dovrebbe rientrare nel “costo dell’opera di ingegno” in quanto è l’ingegno del collaboratore ad essere utilizzato, mentre potrebbe rientrare nel “costo industriale” il costo del personale addetto alla produzione degli elaborati tecnici e amministrativi, alle attività commerciali e di funzionamento della struttura ed etc.
La normativa non prescrive diverse fasi del progetto e si limita genericamente a prevedere l’articolazione in un unico livello e tra i documenti indica “c) il calcolo della spesa per l’acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b)”, che ora da intendersi integrato con il calcolo del costo del personale e “f) lo schema di contratto”, che dovranno indicare il valore del costo del personale sottratto al ribasso offerto.
Alcuni studi condotti dagli ordini professionali ipotizzano che le prestazioni dei servizi di ingegneria siano composti sostanzialmente da tre componenti: il costo industriale per la produzione del servizio; il valore del rischio professionale insito nell’attività; il valore dell’opera d’ingegno.
Attualmente non esistono tabelle ufficiali che suddividano l’importo complessivo nelle sue componenti a seconda della natura e complessità del servizio. Nell’ambito del costo industriale vi è il costo del personale, il costo dei mezzi impiegati, i consumi e le spese generali e gli utili. Sulla base delle suddivisioni sopra esposte il progettista del servizio può cercare di identificare la componente relativa al valore del costo del personale al netto di spese generali ed utili in ragione della natura del servizio e dell’opera con riferimento alla quale richiede la prestazione. Inoltre i Consigli Nazionali degli Ordini Professionali tecnici nel documento presentato nel corso della consultazione del 2011 dell’AVCP hanno proposto una formula per la determinazione del “costo del personale”.





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