Il Consiglio
di Stato con la sentenza n. 942/2014, depositata il 28 febbraio 2014,
ha ribadito che nella commissione di gara d'appalto, i componenti diversi dal
presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta.
Questa
incompatibilità mira a garantire l'imparzialità dei commissari di gara che
abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, ad es. incarichi di
progettazione, di verifica della progettazione, incarichi di predisposizione
della legge di gara e simili e non incarichi amministrativi o tecnici
genericamente riferiti ad altri appalti.
L’art.84,
comma 8, del Codice stabilisce che i commissari diversi dal presidente sono
selezionati fra i funzionari della stazione appaltante e che, in caso di
accertata assenza nell’organico di adeguata professionalità, nonché negli altri
casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate,
sono scelti tra i funzionari di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma venticinquesimo, ovvero
con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle categorie di: a)
professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, nell'albo di un elenco, formato sulla base di rose di candidati
fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo,
nell'ambito di un elenco, formato sulla base di candidati forniti dalle facoltà
di appartenenza.
Questa
norma, evidenzia il Consiglio di Stato, “mira a disciplinare la nomina di
membri esterni secondo un criterio imparziale. In giurisprudenza si ritiene che
la disposizione sia espressione di un principio di carattere generale
riguardante tutte le gare di appalto di lavori, servizi e forniture, tesa a
dare concreta attuazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione
predicati all'articolo 97 della Costituzione; in particolare, si sforza di
conciliare i principi di economicità, di semplificazione e di snellimento
dell'azione amministrativa con quelli di trasparenza, efficacia ed adeguatezza,
obiettivizzando, per quanto possibile, la scelta dei componenti delle
commissioni, così sottraendola a possibili elementi di eccessiva
discrezionalità o di arbitrio dell'amministrazione aggiudicatrice che possano
pregiudicarne proprio la trasparenza e l'imparzialità (Consiglio Stato,
Sez. V, 25 luglio 2011 n. 4450)”.
Nessun commento:
Posta un commento