domenica 30 marzo 2014

CRITERI DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 942/2014, depositata il 28 febbraio 2014, ha ribadito che nella commissione di gara d'appalto, i componenti diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Questa incompatibilità mira a garantire l'imparzialità dei commissari di gara che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, ad es. incarichi di progettazione, di verifica della progettazione, incarichi di predisposizione della legge di gara e simili e non incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altri appalti.
L’art.84, comma 8, del Codice stabilisce che i commissari diversi dal presidente sono selezionati fra i funzionari della stazione appaltante e che, in caso di accertata assenza nell’organico di adeguata professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, sono scelti tra i funzionari  di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma venticinquesimo, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle categorie di: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'albo di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di candidati forniti dalle facoltà di appartenenza.

Questa norma, evidenzia il Consiglio di Stato, “mira a disciplinare la nomina di membri esterni secondo un criterio imparziale. In giurisprudenza si ritiene che la disposizione sia espressione di un principio di carattere generale riguardante tutte le gare di appalto di lavori, servizi e forniture, tesa a dare concreta attuazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione predicati all'articolo 97 della Costituzione; in particolare, si sforza di conciliare i principi di economicità, di semplificazione e di snellimento dell'azione amministrativa con quelli di trasparenza, efficacia ed adeguatezza, obiettivizzando, per quanto possibile, la scelta dei componenti delle commissioni, così sottraendola a possibili elementi di eccessiva discrezionalità o di arbitrio dell'amministrazione aggiudicatrice che possano pregiudicarne proprio la trasparenza e l'imparzialità (Consiglio Stato, Sez. V, 25 luglio 2011 n. 4450)”.

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