Art. 129
del Regolamento. Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di
esecuzione
1.
Ai sensi dell’articolo
129, comma 3, del codice, è istituito il sistema di garanzia globale di
esecuzione.
2.
La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon
adempimento di cui all’articolo
113 del codice e nella garanzia di subentro di cui all’articolo 131,
comma 1, lettera b), del presente regolamento.
3. La garanzia globale è
obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori
di ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti
a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o
dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base
d’asta superiore a 100 milioni di euro.
Art. 357 comma 5 del
Regolamento
Le
disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale),
si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati a decorrere dal 30 giugno 2014, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le
offerte siano inviati a decorrere dal 30 giugno 2014.
(il
termine è differito al 30 giugno 2014 dall'art. 21 del legge n. 98 del 2013)
Nessun commento:
Posta un commento