martedì 18 marzo 2014

SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

Art. 129 del Regolamento. Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del codice, è istituito il sistema di garanzia globale di esecuzione.
2. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui all’articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro di cui all’articolo 131, comma 1, lettera b), del presente regolamento.
3. La garanzia globale è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro.

Art. 357 comma 5 del Regolamento
Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal 30 giugno 2014, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere dal 30 giugno 2014.
(il termine è differito al 30 giugno 2014 dall'art. 21 del legge n. 98 del 2013)

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