Il
direttore dei lavori non solo ha il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione
delle lavorazioni da parte dell’appaltatore ma, in caso di danni, deve valutare
non solo i difetti di esecuzione ma effettuare anche una verifica di eventuali inconvenienti riferibili alla progettazione.
È questo il
principio affermato dalla Corte dei Conti con Sentenza del 03/01/2014, n.
3.
Nel
caso esaminato dalla Corte il tecnico di un Comune era stato nominato
responsabile del procedimento per la realizzazione di un campo da calcio e
aveva conferito l’incarico di redazione del progetto esecutivo e direzione
lavori a due professionisti. In seguito il tecnico comunale aveva incaricato un
geologo per la predisposizione di uno studio geotecnico dell’area il quale
aveva autorizzato la realizzazione del progetto. Le conclusioni del geologo
erano, però, state contraddette dall’Autorità di Bacino ma il progetto era
stato comunque approvato. In seguito si era verificato uno smottamento.
La
Corte dei Conti ha spiegato che la responsabilità dei danni, corrispondenti
alle spese sostenute inutilmente per la realizzazione di una struttura
contenente dei difetti, è del direttore dei lavori; i giudici ritengono,
infatti, che le omissioni commesse nella direzione dei lavori, in merito ai
materiali usati e alla corretta esecuzione, sono sufficienti a determinare la
responsabilità del direttore dei lavori.
Non
è sufficiente dire che lo smottamento è da ricondursi non già a difetti di
progettazione (progettazione di cui è parte integrante la relazione geologica)
bensì a difetti di esecuzione addebitabili all'impresa appaltatrice, per
escludere ogni responsabilità di coloro i quali, come i direttori dei lavori,
sono designati proprio per vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori da
parte dell'appaltatore.
Nella
sentenza si legge «rientrava pienamente nei compiti in capo alla direzione
lavori la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla conformità
qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati, ed i fatti dimostrano
chiaramente che ciò non è avvenuto e che, di conseguenza, si è verificato
l'evento lesivo. Competeva al direttore dei lavori verificare l'idoneità dei
materiali, la rispondenza alle regole dell'arte delle modalità esecutive degli
interventi e la verifica dell'adeguatezza del piano di posa».
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