L’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici si è espressa in merito all’applicazione
dell’art. 82, comma 3-bis, del D. Leg.vo 163/2006 (introdotto dal D.L. 69/2013
- cosiddetto decreto “del fare” convertito in legge della L. 98/2013) con l’Atto di segnalazione n. 2/2014 in data 19/03/2014, recante “Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.
L’AVCP sottolinea le numerose criticità applicative poste dalla norma in questione, concludendo in pratica che questa, così come attualmente scritta, non può essere applicata senza incorrere nelle criticità evidenziate nonché senza ingenerare effetti distorsivi del mercato.
Il
costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si
determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa, che è funzione
della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art.41 Costituzione) e
come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni
operate ex ante.
Vi è la necessità di salvaguardare anche il principio
dell’autonomia imprenditoriale, in perfetta coerenza con il diritto
comunitario, di cui tiene conto lo stesso articolo 55 della direttiva 2004/18
(recepito negli artt. 87 e 88 del Codice), laddove, sostanzialmente, ammette
giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo “complessivo”
del personale e tutela il solo costo “unitario”.
In pratica, la stazione appaltante non dovrà effettuare alcun calcolo o artifizio contabile per determinare a priori un costo del personale o della sicurezza generica, non avendo la legge in alcuna parte stabilito tale incombenza e per il semplice fatto che la stazione appaltante non può in alcun modo conoscere tale importo se non in termini del tutto ipotetici o di semplice stima.
In pratica, la stazione appaltante non dovrà effettuare alcun calcolo o artifizio contabile per determinare a priori un costo del personale o della sicurezza generica, non avendo la legge in alcuna parte stabilito tale incombenza e per il semplice fatto che la stazione appaltante non può in alcun modo conoscere tale importo se non in termini del tutto ipotetici o di semplice stima.
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