“L’articolo, 48, comma
secondo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che l’aggiudicatario e il concorrente che lo segue in
graduatoria, non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma
primo del medesimo articolo, devono presentare la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico –
organizzativa, di cui al comma primo, entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti”.
Questo
il principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10 del 25 febbraio 2014.
Il
secondo comma dell'art. 48 del Codice Appalti (D.lgs. n. 163/2006) dispone che
«La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni
dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra
i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede
alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione».
La
giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che il termine
previsto dal primo comma del predetto art. 48, in relazione alla verifica a
campione, ha natura perentoria, «tranne il caso di un oggettivo impedimento
alla produzione della documentazione non in disponibilità» (tra le tante, Cons.
Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810; sez. V, 13 dicembre 2010, n. 8739; sez.
VI, 15 dicembre 2009, n. 3804), mentre è divisa sulla natura del termine che
viene assegnato dall’amministrazione all’aggiudicatario nella procedura
prefigurata dal secondo comma dello stesso art. 48.
Nella
sentenza n. 10 del 25 febbraio 2014, l’Adunanza Plenaria del CdS sposa la tesi
della natura perentoria del termine di 10 giorni dalla data della richiesta
entro il quale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice Appalti,
l’aggiudicatario e il secondo classificato devono presentare la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti tecnico – organizzativi ed economico –
finanziari.
I
giudici osservano che la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato,
“nell’interpretare il comma primo dell’art. 48, qualifica il termine di dieci
giorni, assegnato agli offerenti sorteggiati per la presentazione della
documentazione sui requisiti, come perentorio, pur non essendo definito
formalmente come tale nella norma; ciò in ragione, in sintesi, della “esigenza
di celerità insita nella fase specifica del procedimento” (sez. V, 27 ottobre
2005, n. 6003) e della “automaticità della comminatoria prevista per la sua
inosservanza”, salva l’oggettiva impossibilità alla produzione della
documentazione la cui prova grava sull’impresa (sez. V: 7 luglio 2011, n. 4053;
n. 6528 del 2003, cit.; sez. IV, n. 810 del 2012, cit.)”.
Ha
quindi natura perentoria anche l’adempimento della verifica del possesso dei
requisiti dell’aggiudicatario, e del secondo classificato, previsto dal secondo
comma dell’art. 48, “poiché con tale verifica si incide in modo diretto
sull’esito operativo della procedura condizionando l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, con il controllo dell’affidabilità tecnico –
economica anzitutto dell’aggiudicatario, e l’accertamento, di conseguenza,
della possibilità di stipulare o meno il contratto”. Quindi, evidenza
l'Adunanza Plenaria, si tratta “di un adempimento essenziale per la definizione
del procedimento in connessione con il suo scopo poiché, se la verifica è
positiva, viene stipulato il contratto, se manca, si procede al ricalcolo della
soglia di anomalia e all’eventuale nuova aggiudicazione, con effetto
determinante, in entrambi i casi, per la conclusione efficace della procedura”.
Sul
piano normativo, l’esigenza di celerità e certezza di tale fase è provata
“dalla previsione del condizionamento sequenziale degli adempimenti e dalla
preordinazione di termini per la verifica e approvazione dell’aggiudicazione
provvisoria, per l’inoltro della richiesta di verifica dei requisiti da parte
dell’amministrazione e per la stipulazione, approvazione e controlli del
contratto”.
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