martedì 4 marzo 2014

COSTO DELLA SICUREZZA PER I SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE

Non è vero che il costo della sicurezza deve essere sempre specificamente indicato e risultare congruo rispetto alle caratteristiche delle prestazione posta in gara.
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 330 depositata il 22 gennaio 2014, in materia di costo per la sicurezza, e che ribalta quanto statuito dal Tar Campania.
I giudici di primo grado erano stati infatti chiari nell’affermare che le norme in materia, ovvero gli artt. 86 e 87 D.Lgs. 163/2006, hanno carattere precettivo e la loro disapplicazione determina l’espulsione del concorrente anche in assenza della rispettiva previsione di bando per incertezza dell’offerta economica, né tale mancanza può essere sanata anche indicando un costo pari a zero in seguito alla compilazione della graduatoria di gara.
Di tutt’altro avviso invece i giudici del CdS, che, accogliendo la tesi dell’appellante, statuiscono che se è vero che esiste un’ampia e consolidata giurisprudenza che riconosce l’obbligo di indicare, pena l’esclusione dalla gara, gli oneri sulla sicurezza, la stessa giurisprudenza e l’AVCP indicano ipotesi in cui tale adempimento non è necessario e tra questi i servizi di natura intellettuale. Per l’organo di vertice della giustizia amministrativa la sentenza del Tar Campania è da censurare laddove afferma senza reale motivazione che gli oneri per la sicurezza non possano dirsi in assoluto e completamente inesistenti. Non solo. Anche il richiamo agli artt. 86 e 87 D. Lgs. 163/2006 non sarebbe giustificato, in quanto questi stabilirebbero semplicemente la necessità della verifica dell’adeguatezza al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza del valore economico offerto, la non suscettibilità di ribasso dei costi della sicurezza e la necessità di congruità dei costi della sicurezza rispetto ai servizi messi a gara.
Pertanto, per i Consiglieri di Stato è evidente come tali norme non abbiano nessuna utilità in caso di insussistenza di costi della sicurezza e quindi dell’assenza di necessità di predisporre il DUVRI (documento unico per la valutazione rischi da interferenze). Tra l’altro, osservano ancora i giudici di secondo grado, i costi per la sicurezza aziendali, cui fa riferimento l’art. 87 comma 4 bis, riguardano con tutta evidenza gli appalti di lavori pubblici e non quelli di servizi o di forniture.
Di conseguenza era necessaria e sufficiente, nel caso di specie, la sola dichiarazione – regolarmente rilasciata – di essere in regola con le norme della sicurezza sul lavoro.

Nessun commento: