Non
è vero che il costo della sicurezza deve essere sempre specificamente indicato
e risultare congruo rispetto alle caratteristiche delle prestazione posta in
gara.
E’
quanto affermato dal Consiglio di Stato
con la sentenza n. 330 depositata il 22 gennaio 2014, in materia di costo
per la sicurezza, e che ribalta quanto statuito dal Tar Campania.
I
giudici di primo grado erano stati infatti chiari nell’affermare che le
norme in materia, ovvero gli artt. 86 e 87 D.Lgs. 163/2006, hanno carattere
precettivo e la loro disapplicazione determina l’espulsione del concorrente
anche in assenza della rispettiva previsione di bando per incertezza
dell’offerta economica, né tale mancanza può essere sanata anche indicando un
costo pari a zero in seguito alla compilazione della graduatoria di gara.
Di
tutt’altro avviso invece i giudici del CdS, che, accogliendo la tesi
dell’appellante, statuiscono che se è vero che esiste un’ampia e consolidata
giurisprudenza che riconosce l’obbligo di indicare, pena l’esclusione dalla
gara, gli oneri sulla sicurezza, la stessa giurisprudenza e l’AVCP indicano
ipotesi in cui tale adempimento non è necessario e tra questi i servizi di
natura intellettuale. Per l’organo di vertice della giustizia amministrativa la
sentenza del Tar Campania è da censurare laddove afferma senza reale
motivazione che gli oneri per la sicurezza non possano dirsi in assoluto e
completamente inesistenti. Non solo. Anche il richiamo agli artt. 86 e 87 D.
Lgs. 163/2006 non sarebbe giustificato, in quanto questi stabilirebbero
semplicemente la necessità della verifica dell’adeguatezza al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza del valore economico offerto, la non
suscettibilità di ribasso dei costi della sicurezza e la necessità di congruità
dei costi della sicurezza rispetto ai servizi messi a gara.
Pertanto,
per i Consiglieri di Stato è evidente
come tali norme non abbiano nessuna utilità in caso di insussistenza di costi
della sicurezza e quindi dell’assenza di necessità di predisporre il DUVRI
(documento unico per la valutazione rischi da interferenze). Tra l’altro,
osservano ancora i giudici di secondo grado, i costi per la sicurezza
aziendali, cui fa riferimento l’art. 87 comma 4 bis, riguardano con tutta
evidenza gli appalti di lavori pubblici e non quelli di servizi o di forniture.
Di conseguenza era
necessaria e sufficiente, nel caso di specie, la sola dichiarazione –
regolarmente rilasciata – di essere in regola con le norme della sicurezza sul
lavoro.
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