sabato 22 marzo 2014

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DURC

Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri del 12 marzo scorso, contiene all'articolo 4 un'importante semplificazione in materia di Durc (Documento unico di regolarità contributiva).
Viene disposto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili.
L'esito dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla  data  di  acquisizione  e  sostituisce  ad  ogni effetto  il  DURC, ovunque previsto,  fatta  eccezione  per  le  ipotesi  di  esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
Con questo decreto sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione.
Il decreto da emanare è ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Un'altra importante novità, contenuta al comma 3 dell'articolo 4 del DL 34/2014, cancella l'obbligo dell'AVCpass per quanto riguarda le verifiche della regolarità contributiva prevista dal Codice dei Contratti. 
Viene infatti disposto che l’interrogazione eseguita assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti) presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dall’articolo 62 -bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
Il decreto può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

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