Entrata in
vigore del provvedimento: 21/03/2014
Il
provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri del 12 marzo scorso,
contiene all'articolo 4 un'importante semplificazione in materia di Durc
(Documento unico di regolarità contributiva).
Viene
disposto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente
telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti
dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del
settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili.
L'esito
dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data
di acquisizione e
sostituisce ad ogni effetto
il DURC, ovunque previsto, fatta
eccezione per le
ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al
comma 2.
Con
questo decreto sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le
modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione.
Il
decreto da emanare è ispirato ai seguenti criteri:
a)
la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino
all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è
effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione
delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei
lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto che operano nell’impresa;
b)
la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’Inps,
dell’Inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano
in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice
fiscale del soggetto da verificare;
c)
nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono
individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed
in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla
regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
Un'altra
importante novità, contenuta al comma 3 dell'articolo 4 del DL 34/2014,
cancella l'obbligo dell'AVCpass per quanto riguarda le verifiche della
regolarità contributiva prevista dal Codice dei Contratti.
Viene infatti
disposto che l’interrogazione eseguita assolve all’obbligo di verificare la
sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti)
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dall’articolo 62 -bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del
decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i
contenuti del presente articolo.
Il
decreto può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative
o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità
contributiva.
Infine,
viene stabilito che all’articolo 31, comma 8 -bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
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