La
questione sottoposta all’Autorità riguarda in sostanza due aspetti:
a)
se i contenuti della progettazione definitiva posta a base della gara in esame
siano rispettosi della normativa vigente in materia;
b)
se è corretto addossare ai concorrenti nel corso della redazione del progetto
esecutivo l’adeguamento ad una nuova normativa antisismica della quale il
progetto a base di gara non tiene conto.
Sul
primo aspetto, si osserva che l’appalto è stato indetto ai sensi dell’articolo
53, comma 2, lettera b) (progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla
base di un progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice) del d.lgs.
n. 163/2006. La redazione del progetto esecutivo nel caso di un appalto indetto
ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b) è disciplinata dall’articolo 169
del DPR n. 207/2010. Il contenuto del progetto definitivo da porre a base di
gara è specificato nell’articolo 28, comma 2, lettera h) (elaborati grafici
nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiori
a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti
fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni). Il comma 2
dell’articolo 169 del DPR n. 207/2010 dispone che “qualora il progettista
dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al
responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza
del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di
maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del
progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell’affidatario.”
Dalla
nota inviata dal Comune si constata che il progetto posto a base di gara non
era un progetto definitivo ma un progetto esecutivo redatto con le norme
vigenti nell’anno 2007 e, cioè, con le norme del DPR n. 554/1999, declassato a
progetto definitivo al fine di poter indire una gara che prevedesse
l’affidamento all’aggiudicatario della progettazione esecutiva, e ciò in quanto
la normativa antisismica era stata modificata e la progettazione esecutiva ne
avrebbe dovuto tenere conto. Poiché sul piano della sostanza tecnica i
contenuti dei progetti definitivi ed esecutivi specificati nei DPR n. 554/1999
e n. 207/2010, fatto salvo una maggiore definizione descrittiva nel DPR n.
207/2010, sono da considerarsi completamente uguali non può, quindi, non
ritenersi che il progetto posto a base di gara avesse i contenuti di un
progetto definitivo. Anzi, nel caso in esame, aver posto un progetto di
strutture già elaborato al livello esecutivo come progetto definitivo è da
considerarsi sicuramente positivo.
Va
poi osservato che l’appalto prevede il corrispettivo “a corpo” e l’offerta di
prezzo mediante la cosiddetta “offerta a prezzi unitari” che comporta, ai sensi
dell’articolo 119, comma 5, del DPR n. 207/2010, l’obbligo per i concorrenti di
“integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e a inserire le
voci e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli
elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è
previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che
ritiene di offrire.”
Nella
stessa nota il Comune precisa che negli artt. 7 e 8 del Capitolato Speciale di
Appalto ha riportato “i riferimenti normativi sulla redazione dei calcoli delle
strutture sia per il progetto definitivo che per il progetto esecutivo, in modo
da permettere a tutti gli operatori economici che avrebbero avuto interesse a
partecipare alla gara in questione di avere certezza sia sugli elaborati posti
a base di gara che su quelli da redigersi successivamente alle stipula del
contratto”. Nella stessa nota informa che “le spese per la progettazione
esecutiva e, quindi, anche quelle per l'adeguamento dei citati calcoli
strutturali alle NTC 2008 sono comprese nell'importo dell'appalto”. Queste
disposizioni consentono ai concorrenti di applicare, con piena conoscenza dei
fatti condizionanti l’offerta di ribasso, quanto disposto dall’articolo 119,
comma 5, DPR n. 207/2010 e cioè di “integrare o ridurre le quantità che valuta
carenti o eccessive e a inserire le voci e relative quantità che ritiene
mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato
speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del
contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire”.
Alla
luce di quanto illustrato non sono da ritenersi fondati i rilievi avanzati
dall’istante in merito al contenuto del progetto definitivo posto a base di
gara. Non sono da ritenersi fondati neanche i rilievi in merito alle norme
tecniche da applicare in quanto non vi è dubbio che in sede di progettazione
esecutiva le strutture dovranno essere calcolate con la normativa vigente al
momento della progettazione esecutiva e, ciò, indipendentemente dalla
normativa, fra l’altro precisata in sede di gara, con la quale era stato
predisposto il progetto posto a base di appalto. In sede di offerta i
concorrenti, ove lo riterranno necessario, sulla base delle esperienze dei
propri tecnici potranno, come specifica l’articolo 119, comma 5, del DPR n.
207/2010, apportare alle strutture e, conseguentemente, al prezzo offerto, le
modifiche che riterranno necessarie.
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