Non
è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge sul “Piano
Casa” approvato mercoledì 12/3/2014 dal Consiglio dei Ministri dove sembra sia
stato inserito un articolo rubricato come “Disposizioni urgenti in materia di
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici” in cui si stabilisce che il
Governo avrà dodici mesi di tempo dall'entrata in vigore del decreto per
trovare una soluzione definitiva alla cancellazione degli articoli 109, comma 2
e 107, comma 2 del regolamento appalti (Dpr 207/2010) decisa dal Consiglio di
Stato con il parere reso operativo dal Dpr 30 ottobre 2013.
Con il nuovo articolo inserito all’interno del decreto-legge relativo al “Piano casa” si dovrebbe prevedere:
Con il nuovo articolo inserito all’interno del decreto-legge relativo al “Piano casa” si dovrebbe prevedere:
per
12 mesi tutto (o quasi) resta com'è e vengono fatti salvi i bandi e i contratti
stipulati in forza del decreto decaduto, evitando il rischio ricorsi che aveva
preoccupato non poco le stazioni appaltanti;
vengono
modificate le categorie a qualificazione obbligatoria e anche quelle
superspecialistiche, quelle cioè che individuano attività talmente complesse
che oltre una certa soglia impediscono il subappalto e obbligano l'appaltatore
principale a formare un'Ati verticale con l'impresa specializzata.
Dalle
categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria escono otto categorie su
33. Si tratta di Os 9 (segnaletica luminosa), Os 12B (barriere paramassi), Os
15 (pulizia acque marine, fluviali, lacustri), Os16 (centrali energia
elettrica), Os 17 (impianti telefonici), Os 19 (reti Tlc), Os 23 (demolizioni)
e Os 31 (impianti mobilità sospesa). Restano a qualificazione obbligatoria
invece tutte le opere generali.
Non
saranno poi considerate appartenenti alle categorie specialistiche le categorie
Og 12 (opere di bonifica) , Os 3 (impianti idrico-sanitari), Os 5 (impianti
antiintrusione), Os 8 (impermeabilizzazioni), Os 20-A (rilevamenti topografici)
e Os 20-b (indagini geognostiche), Os22 (impianti di potabilizzazione e
depurazione), Os 29 (armamento ferroviario) e Os 24 (sistemi antirumore).
Riepilogo della vicenda:
Riepilogo della vicenda:
- il Consiglio
di Stato con la sentenza n. 3014/2013 si era espresso in merito al ricorso
straordinario n. 3909 dell'8 aprile 2011 proposto da AGI (Associazione Imprese
Generali) ed altri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
accogliendo, parzialmente, il ricorso con riferimento all'impugnazione degli
articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla
«Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b),
numeri 2 e 3) e ha disposto che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti venga data pubblicità del decreto nelle medesime forme dell'atto
annullato;
- l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture era
intervenuta sull’argomento con l’atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre
2013 in cui fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alle modifiche
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) e del Regolamento di Attuazione,
D.P.R. n. 207/2010 che si rendono necessarie per superare gli elementi di
criticità evidenziati dal Consiglio di Stato nel Parere consultivo n.
3014/2013, sempre con riferimento al sistema della qualificazione nel settore
dei lavori;
- successivamente
era stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
2013 recante “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto da AGI - Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza
del Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle
seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma
2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2;
articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo
92, comma 2” con cui, di fatto, il Presidente della Repubblica accoglieva il
ricorso dell’AGI ed annullava le norme di cui agli artt. 109, comma 2 e
107, comma 2, del Regolamento relative all’individuazione delle categorie a
qualificazione obbligatoria e delle categorie cosiddette superspecialistiche o
SIOS per le quali, in mancanza di qualificazione vige, rispettivamente,
l’obbligo del subappalto e, per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI
verticale al fine di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile;
- con
il citato D.P.R. veniva annullato, anche, l’art. 85, comma 1, lett.
b) nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevedeva un limite
all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile,
dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo
della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40%
nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria;
- dal
31 dicembre, con la pubblicazione del citato Decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
151, veniva sospeso il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
2013 e veniva precisato che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto- legge e, quindi, entro il 31 maggio 2014 avrebbero dovuto essere
adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari
sostitutive degli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 nonché le
conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con la precisazione che nelle
more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano
a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014,
le regole previgenti;
- dall’1/3/2014
con la mancata conversione il legge del decreto-legge n. 151/2013 non è più
sospeso il D.P.R. 30 0ttobre 2013.
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