Parere
di Precontenzioso n. 153 del 17/12/2009 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 40,
64, 94
La
corretta individuazione delle categorie generali o speciali di cui si compone
l’appalto rientra nelle specifiche competenze ed attribuzioni del progettista.
La stazione appaltante riporta nel bando di gara le categorie di lavori e le
relative classifiche individuate dal progettista, alle quali si deve fare
esclusivamente riferimento ai fini della partecipazione all’appalto ed alla
relativa qualificazione. Il bando di gara, inoltre, deve indicare non soltanto
l’importo complessivo dell’intervento nonché la categoria prevalente ed il suo
specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi costituenti
l’intervento medesimo diversi da quelli appartenenti alla categoria prevalente
(cioè le categorie scorporabili). Devono essere specificati, per ogni
sottoinsieme, categoria ed importo, soltanto, però, se tali sottoinsiemi di
lavorazioni costituiscano un lavoro autonomo e siano di importo superiore al
10% dell’importo complessivo dell’appalto, oppure di importo superiore a
150.000 euro.
Parere
di Precontenzioso n. 67 del 11/06/2009 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 64, 94
La
corretta individuazione delle categorie, generali o speciali, da indicare nel
bando rientra nelle specifiche competenze e attribuzioni del progettista e,
pertanto, ricade nella sua sfera di responsabilità. La stazione appaltante,
peraltro, al fine della corretta individuazione nel bando medesimo della
categoria prevalente, deve tenere conto delle indicazioni operative fornite da
questa Autorità (cfr. determinazione 7 maggio 2002, n. 8).
Parere
di Precontenzioso n. 09 del 29/01/2009 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 40, 64,
94
Ai
fini della partecipazione all’appalto e della relativa qualificazione del
concorrente, si deve far riferimento esclusivamente alle categorie e
classifiche indicate nel bando di gara. L’individuazione da parte del
progettista delle categorie di qualificazione e delle relative classifiche,
peraltro, se realizzata in maniera arbitraria, illogica o irragionevole, può
incidere profondamente sulla partecipazione alla procedura selettiva con
effetti distorsivi della concorrenza. È corretto l’operato del progettista che
imputi alla categoria OS 21 il compenso relativo alla voce “Impianto
(elettrico) di cantiere e successiva smobilitazione”. Diversamente, sarebbe
illogico imputare alla stessa categoria la voce “imprevisti e varie”, non
essendo possibile conoscere a priori la natura degli eventuali imprevisti.
Parere
di Precontenzioso n. 197 del 17/07/2008 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 64, 94
La
corretta individuazione delle categorie generali o speciali di cui si compone
l’appalto, nonché l’effettuazione dell’ulteriore scomposizione ed
individuazione dei corpi d’opera rientra nelle specifiche competenze e
attribuzioni del progettista. Una volta che il questi abbia individuato gli
importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili dedotte in
appalto, la stazione appaltante, attenendosi alle indicazioni rinvenibili nel
progetto, riporta nel bando di gara la classifica di iscrizione nelle
specifiche categorie generali e/o speciali coerente con gli importi delle
citate categorie, necessaria per la qualificazione.
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