lunedì 31 marzo 2014

ARTICOLI 107 COMMA 2 E 109 COMMA 2 - DECRETO TAMPONE

Pubblicato sulla G.U. n. 73 del 28 marzo 2014 il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015; confermata per il momento la disapplicazione degli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in attesa di un decreto ministeriale provvisorio da adottare entro 30 giorni, nelle more di una modifica regolamentare da emanare entro nove mesi (RIEPILOGO)
Nel decreto legge n. 47/2014, in vigore dal 29 marzo 2014, l'articolo 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”, stabilisce che:

“Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nell’attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore, nelle more dell’emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all’Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell’assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l’esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresì, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

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