mercoledì 7 maggio 2014

CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA – OBBLIGO DI SUBAPPALTO

In un appalto di lavori che preveda una categoria a qualificazione obbligatoria ammessa al subappalto al 100 % con l’obbligo del subappalto ad impresa qualificata in caso di possesso dei requisiti solo per la prevalente, una generica dichiarazione secondo la quale l’appaltatore si riserva di subappaltare la categoria per la quale si è sprovvisti di qualificazione, non consente di evincere non solo la reale volontà di subappaltare ma la stessa consapevolezza della sua doverosità ed è, pertanto, causa di esclusione.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione non esclude che la S.A. possa prevedere specifiche fattispecie escludenti, che si correlino all’esigenza di assicurare il corretto andamento della procedura di gara, quale risulta essere l'assunzione di un formale impegno, irrevocabile, a subappaltare i lavori per i quali non si sia in possesso della relativa qualificazione, che risponde all'esigenza dell'amministrazione di garantire che comunque quelle opere non realizzabili direttamente dall'impresa partecipante alla gara (per mancanza di qualificazione) siano - con certezza – realizzate.

E’ illegittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti di una impresa priva dell’attestazione per la categoria OS4 a qualificazione obbligatoria, qualora l’impresa stessa abbia ritualmente dichiarato nella propria offerta l’intenzione di subappaltare integralmente le opere rientranti nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS4, di importo inferiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto. Ai sensi dell’art. 92, primo comma, del Regolamento il concorrente singolo può partecipare alla gara quando possieda la qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero, in alternativa, quando sia qualificato nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i rispettivi importi, con la precisazione che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. In tale ipotesi, il subappalto può essere utilizzato come strumento di integrazione della qualificazione ed il legislatore ha preteso unicamente che l’importo delle categorie subappaltate venga compensato attraverso un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente.

Conformemente al principio di tassatività sancito dall’art. 46, del D. Lgs. n. 163/2006, costituisce causa di esclusione la violazione dell’obbligo di indicare con precisione, in sede di offerta, la quota della prestazione che il concorrente intende subappaltare, qualora questa sia indispensabile a documentare il possesso dei requisiti richiesti dal bando per eseguire in proprio le opere. Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione del concorrente, non idoneo ad eseguire direttamente le lavorazioni e non autorizzato a subappaltarle.

La normativa vigente non pone l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta, ma l’onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare qualora privo della necessaria qualificazione, fermo restando, in tal caso, che la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria va compensata con il corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente. In virtù del combinato disposto dell’art. 118, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, dell’art. 92, co. 1 e dell’art. 109, co.1, del d. P.R. n. 207/2010, nonché del principio di tassatività della clausole di esclusione sancito dall’art. 46, comma 1-bis, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni e non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione dello stesso, non potendo quest’ultimo né eseguire direttamente le lavorazioni in questione né essere autorizzato a subappaltarle.


In conformità con il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46, comma 1 bis del D. Lgs. n. 163/2006, deve ritenersi legittimo il provvedimento di esclusione motivato dalla violazione dell’obbligo di indicare con precisione, in sede di offerta, le categorie di opere (tramite l’utilizzo della nomenclatura utilizzata nell’Allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010 ovvero, in alternativa, attraverso la menzione di tutte le lavorazioni rientranti in ciascuna categoria di opere generali e speciali) che il concorrente intende subappaltare, qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti dal bando per eseguire in proprio le opere. Nella fattispecie, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria, e il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni, oppure, in alternativa, non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione del concorrente non idoneo ad eseguire direttamente le lavorazioni, e non autorizzato a subappaltarle (cfr. AVCP determinazione n. 4/2012; Id. parere n. 187/2012; Cons. Stato, sez. V, n. 3563/2012; Id. sez. V, n. 139/2012).

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