Parere di Precontenzioso dell’AVCP n.
178 del 06/11/2013 - rif. d.lgs
163/06 Articoli 118, 40, 46
In
un appalto di lavori che preveda una categoria a qualificazione obbligatoria
ammessa al subappalto al 100 % con l’obbligo del subappalto ad impresa
qualificata in caso di possesso dei requisiti solo per la prevalente, una
generica dichiarazione secondo la quale l’appaltatore si riserva di
subappaltare la categoria per la quale si è sprovvisti di qualificazione, non
consente di evincere non solo la reale volontà di subappaltare ma la stessa
consapevolezza della sua doverosità ed è, pertanto, causa di esclusione.
Il
principio di tassatività delle cause di esclusione non esclude che la S.A.
possa prevedere specifiche fattispecie escludenti, che si correlino
all’esigenza di assicurare il corretto andamento della procedura di gara, quale
risulta essere l'assunzione di un formale impegno, irrevocabile, a subappaltare
i lavori per i quali non si sia in possesso della relativa qualificazione, che
risponde all'esigenza dell'amministrazione di garantire che comunque quelle
opere non realizzabili direttamente dall'impresa partecipante alla gara (per
mancanza di qualificazione) siano - con certezza – realizzate.
Parere di Precontenzioso dell’AVCP n.
174 del 23/10/2013 - rif. d.lgs
163/06 Articoli 118, 37, 40
E’
illegittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti di una
impresa priva dell’attestazione per la categoria OS4 a qualificazione
obbligatoria, qualora l’impresa stessa abbia ritualmente dichiarato nella
propria offerta l’intenzione di subappaltare integralmente le opere rientranti
nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS4, di importo
inferiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto. Ai sensi dell’art. 92,
primo comma, del Regolamento il concorrente singolo può partecipare alla gara
quando possieda la qualificazione nella categoria prevalente per l’importo
totale dei lavori ovvero, in alternativa, quando sia qualificato nella
categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i rispettivi importi,
con la precisazione che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non
posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente. In tale ipotesi, il subappalto può essere utilizzato come
strumento di integrazione della qualificazione ed il legislatore ha preteso
unicamente che l’importo delle categorie subappaltate venga compensato
attraverso un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria
prevalente.
Parere
di Precontenzioso dell’AVCP n. 114 del 17/07/2013 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 118, 40, 46
Conformemente al principio di tassatività sancito dall’art. 46, del D. Lgs.
n. 163/2006, costituisce causa di esclusione la violazione dell’obbligo di
indicare con precisione, in sede di offerta, la quota della prestazione che il
concorrente intende subappaltare, qualora questa sia indispensabile a
documentare il possesso dei requisiti richiesti dal bando per eseguire in
proprio le opere. Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le
categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione
obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti
qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell’offerta
l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante dovrà
procedere all’esclusione del concorrente, non idoneo ad eseguire direttamente
le lavorazioni e non autorizzato a subappaltarle.
Parere di Precontenzioso dell’AVCP n.
70 del 09/05/2013 - rif. d.lgs
163/06 Articoli 118, 46
La
normativa vigente non pone l’obbligo di indicare i nominativi dei
subappaltatori in sede in offerta, ma l’onere di dichiarare preventivamente le
lavorazioni che il concorrente intende subappaltare qualora privo della
necessaria qualificazione, fermo restando, in tal caso, che la mancanza della
qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria va
compensata con il corrispondente incremento della qualificazione nella
categoria prevalente. In virtù del combinato disposto dell’art. 118, comma 2, del
D. Lgs. 163/2006, dell’art. 92, co. 1 e dell’art. 109, co.1, del d. P.R. n.
207/2010, nonché del principio di tassatività della clausole di esclusione
sancito dall’art. 46, comma 1-bis, qualora il bando di gara preveda, fra le
categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione
obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti
qualificazioni e non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al
loro subappalto, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione dello
stesso, non potendo quest’ultimo né eseguire direttamente le lavorazioni in
questione né essere autorizzato a subappaltarle.
Parere di Precontenzioso n. 46 del
10/04/2013 - rif. d.lgs
163/06 Articoli 118, 46
In
conformità con il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito
dall’art. 46, comma 1 bis del D. Lgs. n. 163/2006, deve ritenersi legittimo il
provvedimento di esclusione motivato dalla violazione dell’obbligo di indicare
con precisione, in sede di offerta, le categorie di opere (tramite l’utilizzo
della nomenclatura utilizzata nell’Allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010 ovvero,
in alternativa, attraverso la menzione di tutte le lavorazioni rientranti in
ciascuna categoria di opere generali e speciali) che il concorrente intende
subappaltare, qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei
requisiti richiesti dal bando per eseguire in proprio le opere. Nella fattispecie,
qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e
subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria, e il concorrente non
sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni, oppure, in alternativa,
non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto,
la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione del concorrente non
idoneo ad eseguire direttamente le lavorazioni, e non autorizzato a
subappaltarle (cfr. AVCP determinazione n. 4/2012; Id. parere n. 187/2012;
Cons. Stato, sez. V, n. 3563/2012; Id. sez. V, n. 139/2012).
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