Entrata
in vigore del provvedimento: 21/03/2014
Art.
4 – Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2, chiunque vi
abbia interesse verifica
con modalita' esclusivamente telematiche
ed in tempo
reale la regolarita' contributiva nei confronti
dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese
tenute ad applicare i
contratti del settore
dell'edilizia, nei confronti
delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni
dalla data di
acquisizione e sostituisce
ad ogni effetto il
Documento Unico di Regolarita' Contributiva
(DURC), ovunque previsto,
fatta eccezione per
le ipotesi di
esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e, per i profili
di competenza, con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS
e INAIL,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definiti i
requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le
ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui
al presente comma
e' ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della
regolarita' in tempo
reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno
del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e'
effettuata, a condizione
che sia scaduto anche il
termine di presentazione
delle relative denunce retributive e
comprende anche le
posizioni dei lavoratori
con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa anche
a progetto che operano nell'impresa;
b) la verifica avviene
tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle
Casse edili che,
anche in cooperazione
applicativa, operano in
integrazione e riconoscimento reciproco, indicando
esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c)
nelle ipotesi di
godimento di benefici
normativi e contributivi sono
individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed
in materia di tutela delle
condizioni di lavoro da
considerare ostative alla
regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3.
L'interrogazione eseguita ai
sensi del comma
1, assolve all'obbligo di
verificare la sussistenza del
requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma
1, lettera i),
del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. Dalla
data di entrata in vigore
del decreto di
cui al comma
2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di
legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere
aggiornato annualmente
sulla
base delle modifiche normative o della evoluzione dei
sistemi
telematici
di verifica della regolarita' contributiva.
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
6. All'attuazione di quanto previsto
dal presente articolo,
le amministrazioni
provvedono con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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