Con
la conversione in legge del D.L. 47/2014, recante “Misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”
(conversione approvata dalla L. 23/05/2014, n. 80, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2014 ed in vigore dal 28/05/2014),
l’art. 12 del D.L. è stato modificato con la disposizione di abrogazione
dell’art. 37 comma 13 del Codice e con la sostituzione dell’art. 92 comma 2 del
Regolamento in materia di RTI.
Entrata in
vigore: 28 maggio 2014
Art. 12.
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori
pubblici
8. All’articolo
37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il comma 13 è abrogato.
9. All’articolo
92 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».
«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».
10. Le disposizioni di
cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai
contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.
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