mercoledì 7 maggio 2014

STIPULAZIONE DI SUBAPPALTI DA PARTE DELLE MANDANTI DI RTI



Con riferimento alla legittimazione delle mandanti di un RTI di stipulare contratti di subappalto con imprese di fiducia delle mandanti del RTI aggiudicatario, si osserva che nel RTI i contratti che le imprese stipulano per l’esecuzione della prestazione dedotta in contratto sono funzionali all’esecuzione della stessa e sono contratti derivati dal contratto principale. Le singole imprese partecipanti non perdono la facoltà di esercizio della loro autonomia contrattuale, la quale, tuttavia, si esplica al di fuori dei limiti del contratto principale medesimo o nei limiti di irrilevanza dello stesso. Entro questi limiti è ammissibile la facoltà delle mandanti di stipulare sub-contratti, sebbene da ciò non si possa dedurre automaticamente la loro facoltà di stipulare subappalti, ai sensi dell’art. 118, comma 11. Il soggetto che concorre e che poi stipula il contratto è il RTI e non le imprese che lo costituiscono. Poiché il rapporto si costituisce in capo al RTI nella persona del mandatario e non in capo ai singoli componenti, questi non possono disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza 21 novembre 2007, n. 5906). Sotto un profilo strettamente pubblicistico, accentrando la sub negoziazione al livello della capogruppo la stazione appaltante può agevolmente ed efficacemente disporre del necessario quadro generale sull’insieme dei subappalti. Ne consegue che alla mandante di un RTI non è consentito procedere all’esecuzione delle lavorazioni, mediante la stipulazione di contratti di subappalto delle medesime mandanti. Risulta, di contro, ammissibile la stipulazione in proprio di sub-contratti, nei limiti di quanto riconosciuto agli operatori economici dall’art. 118, comma 11.

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