Parere
dell’AVCP sulla Normativa del 19/12/2013 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 118, 37
Con
riferimento alla legittimazione delle mandanti di un RTI di stipulare contratti
di subappalto con imprese di fiducia delle mandanti del RTI aggiudicatario, si
osserva che nel RTI i contratti che le imprese stipulano per l’esecuzione della
prestazione dedotta in contratto sono funzionali all’esecuzione della stessa e
sono contratti derivati dal contratto principale. Le singole imprese
partecipanti non perdono la facoltà di esercizio della loro autonomia
contrattuale, la quale, tuttavia, si esplica al di fuori dei limiti del
contratto principale medesimo o nei limiti di irrilevanza dello stesso. Entro
questi limiti è ammissibile la facoltà delle mandanti di stipulare
sub-contratti, sebbene da ciò non si possa dedurre automaticamente la loro
facoltà di stipulare subappalti, ai sensi dell’art. 118, comma 11. Il soggetto
che concorre e che poi stipula il contratto è il RTI e non le imprese che lo
costituiscono. Poiché il rapporto si costituisce in capo al RTI nella persona
del mandatario e non in capo ai singoli componenti, questi non possono
disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono
direttamente titolari (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza 21 novembre
2007, n. 5906). Sotto un profilo strettamente pubblicistico, accentrando la sub
negoziazione al livello della capogruppo la stazione appaltante può agevolmente
ed efficacemente disporre del necessario quadro generale sull’insieme dei
subappalti. Ne consegue che alla mandante di un RTI non è consentito procedere
all’esecuzione delle lavorazioni, mediante la stipulazione di contratti di
subappalto delle medesime mandanti. Risulta, di contro, ammissibile la
stipulazione in proprio di sub-contratti, nei limiti di quanto riconosciuto
agli operatori economici dall’art. 118, comma 11.
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